Rapina: attenuante della lieve entità e valutazione plurioffensiva del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 9889 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attenuante della lieve entità del fatto, introdotta nel delitto di rapina a seguito della sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. nella parte in cui non ne consentiva il riconoscimento, non è configurabile quando le modalità dell’azione e l’entità del danno, valutati anche nella dimensione plurioffensiva del reato, siano di oggettiva gravità. La Corte costituzionale interviene dopo il concordato in appello e la pronuncia impugnata rende ammissibile il ricorso fondato sui relativi effetti, ma l’infondatezza nel merito ne impone il rigetto. Il giudice di legittimità esercita sul punto un sindacato di ragionevolezza sulla valutazione compiuta dai giudici di merito, che non lascia spazio a diversi apprezzamenti.
Il Fatto
Con sentenza del 29 aprile 2024 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta al ricorrente per i reati di furto aggravato e di tentata rapina impropria, così riqualificato il fatto contestato come rapina consumata.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo gli effetti della sopravvenuta sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena quando il fatto risulti di lieve entità. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità per verificare se il fatto contestato possa essere ricondotto a tale ipotesi attenuata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto il ricorso ammissibile, poiché la pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta dopo il concordato in appello e dopo la sentenza impugnata. La sopravvenienza della declaratoria di illegittimità costituzionale giustifica dunque l’esame nel merito della doglianza, pur proposta avverso una decisione adottata su accordo delle parti.
Nel merito l’impugnazione è tuttavia infondata. La difesa aveva sostenuto che il fatto potesse ritenersi di lieve entità alla luce della stessa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte rileva invece che le sentenze di merito hanno evidenziato condotte di oggettiva gravità: l’imputato, dopo essere stato visitato in ospedale da un medico cui sottrasse il cellulare, si impossessò del telefono di un altro medico e, una volta scoperto, reagì con violenza, colpendo con calci e pugni una guardia giurata, colpita anche con una testata, e un agente di polizia, con lesioni giudicate guaribili rispettivamente in quattro e cinque giorni.
Questa ricostruzione incontestata non lascia spazio alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante introdotta dalla citata sentenza della Corte costituzionale. La Corte valorizza le modalità dell’azione e l’entità del danno arrecato, considerando sia il pregiudizio patrimoniale sia quello patito dalle persone che subirono la violenza, alla luce della natura plurioffensiva del delitto di rapina.
A sostegno del proprio percorso la Corte richiama, da ultimo, Sez. U, n. 41124 del 27/06/2024, Nafi, che sul punto conferma il criterio della valutazione complessiva degli elementi oggettivi del fatto. Al rigetto dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Nota della Redazione
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