Furto al distributore, pubblico servizio non si estende a ogni bene (Cass. pen. Sez. V n. 22473 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., richiede che il bene sottratto presenti una destinazione immediata e funzionale all’erogazione del servizio, non essendo sufficiente che esso si trovi in un luogo aperto al pubblico o appartenga a un settore di rilievo economico-sociale. Il regime autorizzatorio dell’impianto di distribuzione di carburante e l’importanza del carburante per la mobilità non valgono, di per sé, a qualificare come destinati a pubblico servizio il carburante e le monete dell’incasso. Il carburante erogato è, nella sua destinazione prossima, bene inserito in un rapporto di scambio tra privati, con finalità essenzialmente commerciale. Difetta, pertanto, il nesso funzionale diretto tra la res e il pubblico servizio. La diversa aggravante dell’esposizione alla pubblica fede opera su un piano differente e non incide sulla procedibilità d’ufficio del furto.

Il Fatto

La sentenza di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, contestato per aver sottratto monete e carburante da un distributore pubblico. Il fatto riguardava due soggetti ripresi dalle telecamere a circuito chiuso: si erano appropriati del denaro contenuto nei portamonete posti su banconi esterni e avevano fatto rifornimento all’autovettura allontanandosi senza pagare.

Mancava una querela. I giudici di merito avevano ritenuto il reato procedibile d’ufficio, valorizzando l’aggravante della destinazione delle cose a pubblico servizio, estesa anche all’incasso. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, tra l’altro, l’erronea configurazione dell’aggravante e la conseguente mancanza della condizione di procedibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, assorbente, e affronta il nodo interpretativo dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. La sentenza impugnata aveva valorizzato la natura dell’impianto di distribuzione e la funzione socialmente rilevante del carburante. Per il Collegio, tuttavia, questa conclusione non è condivisibile nei termini in cui è stata formulata.

Anzitutto il precedente richiamato dalla Corte territoriale — una pronuncia della Terza Sezione — concerne una fattispecie non pienamente sovrapponibile. In quel caso la sottrazione aveva ad oggetto il denaro dell’incasso custodito nell’apparato di pagamento self-service, e l’aggravante era stata ravvisata con riferimento alla diversa figura delle cose destinate a pubblica utilità, non di pubblico servizio. Qui, invece, l’aggravante contestata è quella della destinazione a pubblico servizio e i beni sono diversi: le monete sul bancone esterno e il carburante erogato.

Venendo al merito, la Corte osserva che l’aggravante, per la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio e, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, sul regime di procedibilità, non può ricevere un’applicazione tanto estesa da riguardare qualsiasi bene situato in un luogo ove si svolga attività aperta al pubblico. Occorre piuttosto una destinazione immediata e funzionale all’erogazione del pubblico servizio.

Non assumono rilievo decisivo né il regime autorizzatorio degli impianti né l’importanza del carburante per la mobilità: sono considerazioni che descrivono il rilievo economico-sociale del settore, ma non trasformano ogni bene della stazione di servizio in cosa destinata a pubblico servizio. Un’interpretazione diversa dilaterebbe l’ambito dell’aggravante, in contrasto con il suo carattere eccezionale.

Il carburante è, nella sua destinazione prossima, bene inserito in un rapporto di scambio tra privati, acquistato dall’esercente e ceduto dietro corrispettivo: la destinazione è essenzialmente commerciale, e l’uso successivo da parte dell’acquirente è solo mediato. Le monete nei portamonete, a maggior ragione, costituiscono denaro nella disponibilità dell’esercente, non integrato nel funzionamento di un servizio pubblico. Difetta, dunque, il nesso funzionale diretto. La sentenza è annullata senza rinvio, previa esclusione dell’aggravante, per difetto della condizione di procedibilità, restando assorbiti gli ulteriori motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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