Individuazione degli interlocutori nelle intercettazioni e onere di allegazione di elementi contrari (Cass. pen. Sez. 2 n. 7655 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini dell’identificazione degli interlocutori il giudice di merito può legittimamente utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano riferito di aver riconosciuto le voci degli imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento. Non è necessario disporre una perizia fonica, potendo il convincimento essere tratto da altri elementi quali il contenuto delle conversazioni, il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria e le intestazioni formali delle schede telefoniche. Grava sulla parte che contesti l’identificazione l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali. La condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile vittoriosa ex art. 541 cod. proc. pen. non può essere pronunciata quando questa non abbia partecipato al giudizio d’appello, non avendo espletato alcuna attività processuale cui consegua un diritto al rimborso.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari confermava il giudizio di responsabilità penale pronunciato dal Tribunale di Foggia nei confronti di tre imputati, ritenuti colpevoli di una rapina pluriaggravata ai danni di un furgone portavalori, nonché di porto di armi da guerra, ricettazione, lesioni personali, riciclaggio di autovettura ed esplosioni pericolose. La ricostruzione accusatoria si fondava in misura determinante sul contenuto di conversazioni intercettate mediante microspia installata sull’autovettura di uno degli imputati, nel corso di indagini concernenti altro procedimento, e sul riconoscimento delle voci dei partecipanti operato da militari della polizia giudiziaria.
Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo, con distinti motivi, il vizio di motivazione in ordine all’affidabilità del riconoscimento delle voci e contestando la mancata ammissione della perizia fonica richiesta dalla difesa. Uno degli imputati, con motivi nuovi, censurava altresì il trattamento sanzionatorio, assumendo la violazione degli artt. 63 e 64 cod. pen. in relazione all’applicazione della pena base per il delitto di cui all’art. 628, terzo comma, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso volti a censurare il giudizio di penale responsabilità, ritenendo le censure manifestamente infondate o comunque volte a sollecitare una rilettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Quanto alla contestata affidabilità del riconoscimento delle voci intercettate, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui il giudice può trarre il proprio convincimento dalle dichiarazioni degli operatori di polizia giudiziaria che abbiano riconosciuto le voci degli imputati, senza che sia necessario disporre una perizia fonica, gravando sulla parte che contesti tale riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.
Nella specie, la Corte ha valorizzato la circostanza che la voce di uno degli imputati fosse stata riconosciuta da tre testimoni, mentre per gli altri due imputati il riconoscimento era stato operato da un militare e confermato da altro teste che aveva dichiarato di conoscerne le voci per aver interagito con loro in occasione di precedenti controlli di polizia. La Corte ha precisato che, in ogni caso, la deposizione del teste di riferimento ascoltato era di per sé sufficiente a rendere utilizzabile la testimonianza indiretta ai sensi dell’art. 195 cod. proc. pen., non assumendo rilievo la mancata audizione dell’altro teste indicato. Ha inoltre ritenuto irrilevante l’erronea inversione dei nomi degli imputati riportata in alcuni passaggi della sentenza impugnata, trattandosi di un refuso privo di incidenza sul percorso argomentativo, che trovava conferma nell’incrocio tra i dati dell’ascolto e la visione dei filmati di videocamere.
La Corte ha poi ribadito che il vizio di travisamento della prova, deducibile in cassazione anche in caso di doppia conforme, è circoscritto alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, senza possibilità di rilettura o reinterpretazione del suo significato. Nel caso di specie, i ricorrenti avevano prospettato mere letture alternative degli elementi di fatto, quali la collocazione di bossoli o l’inversione dei nomi, che non integravano il vizio di legittimità. Nessuna preclusione poteva inoltre derivare dall’archiviazione di altro procedimento concernente fatti diversi.
Quanto ai motivi nuovi concernenti il trattamento sanzionatorio, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando che il calcolo della pena non era stato oggetto dell’originario atto di gravame e che i motivi nuovi devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione già enunciati nell’originario ricorso ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. L’inammissibilità del motivo principale cui si colleghi il motivo aggiunto travolge quest’ultimo.
La Corte ha invece accolto la censura relativa alla condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita, che non aveva partecipato al giudizio di appello. Facendo applicazione del principio per cui la condanna ex art. 541 cod. proc. pen. trova fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha svolto attività processuale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, la Corte ha annullato senza rinvio la statuizione in questione, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi.
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Nota della Redazione
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