Alcoltest positivo costituisce prova dell’ebbrezza e non esclude l’aggravante (Cass. pen. Sez. 4 n. 3635 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, attesa l’affidabilità dello strumento in ragione dei controlli periodici successivi all’omologazione e alla taratura. È, pertanto, onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria, dimostrando l’assenza o l’’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto alle verifiche o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro. L’onere del pubblico ministero di provare l’omologazione e le verifiche periodiche sorge solo in caso di allegazione di elementi concreti di contestazione, non essendo sufficiente la mera richiesta di conoscere i dati relativi all’omologazione. Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la nozione di incidente stradale include qualsiasi evento inatteso che, interrompendo la normale circolazione, possa creare pericolo per la collettività, senza che sia necessario il coinvolgimento di terzi o danni a persone o cose.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a seguito della scelta del rito abbreviato e ha confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2-bis e 2-sexies, cod. strada. L’imputato era stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico accertato tra 1,55 e 1,60 grammi per litro, dopo aver provocato un incidente stradale urtando contro il guard-rail. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il mancato riconoscimento del valore di prova al verbale di accertamento e la violazione degli artt. 354 e 356 cod. proc. pen., e con il secondo motivo contestando la sussistenza dell’aggravante dell’incidente stradale, attribuendo la causa del sinistro a un’insidia stradale. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate le doglianze sollevate. Quanto al primo motivo, ha richiamato il consolidato principio per cui in sede di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di differenti parametri di valutazione delle prove, essendo riservata al giudice di merito la valutazione di attendibilità delle fonti.
La Corte ha poi affrontato la questione della prova dello stato di ebbrezza, confermando che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova, salvo che la difesa fornisca elementi idonei a contestare l’omologazione dello strumento o l’effettuazione delle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. esec. cod. strada. Nel caso di specie, la difesa non aveva assolto a tale onere, non avendo richiesto il libretto metrologico né l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli. La Corte ha altresì rilevato che l’eventuale nullità a regime intermedio derivante dal mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia doveva ritenersi sanata dalla richiesta di rito abbreviato.
In merito alla configurabilità dell’aggravante, la Corte ha chiarito che la nozione di incidente stradale comprende sia l’urto contro un ostacolo sia la fuoriuscita dalla sede stradale, essendo sufficiente un evento potenzialmente idoneo a creare pericolo, senza necessità di danni a persone o cose. Ha escluso che la presenza di una fenditura nell’asfalto potesse configurare un’insidia stradale imprevedibile, poiché il dislivello si collocava oltre la striscia bianca di delimitazione della carreggiata. La perdita di controllo del veicolo è stata quindi ricondotta allo stato di alterazione, essendo il nesso eziologico tra il sinistro e l’assunzione di alcol non escluso dalle doglianze difensive.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 354 c.p.p. – Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
- Art. 356 c.p.p. – Assistenza del difensore