La condotta susseguente al reato rileva per la speciale tenuità (Cass. pen. Sez. 3 n. 4335 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 131-bis cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, si applica anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore per fatti commessi anteriormente. La condotta susseguente al reato costituisce un elemento valutabile nel giudizio complessivo sull’entità dell’offesa, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., potendo rilevare ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno o come spia dell’intensità dell’elemento soggettivo. In tema di ricorso per cassazione, la dedotta inutilizzabilità di una prova impone al ricorrente di illustrare l’incidenza della sua eventuale eliminazione, dovendosi valutare se le residue risultanze siano sufficienti a giustificare l’identico convincimento (prova di resistenza).
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la società contribuente, rappresentata formalmente da un soggetto qualificato come “testa di legno”, responsabile dell’omessa presentazione della dichiarazione Iva. Gli altri due imputati, indicati come amministratori di fatto, erano stati condannati per lo stesso reato e per l’omesso versamento di imposte. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione: il legale rappresentante deduceva la mancata rinnovazione istruttoria, l’insussistenza del concorso nel reato e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., mentre gli altri due imputati lamentavano l’inutilizzabilità di dichiarazioni rese dal coimputato. Il Pubblico ministero concludeva per l’inammissibilità dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente la mancata rinnovazione istruttoria in appello, qualificata come evenienza eccezionale e subordinata a una valutazione di assoluta necessità. Il giudice d’appello ha l’obbligo di disporla solo in caso di violazione del diritto alla prova non esercitato per inerzia o per sopravvenienza della prova, mentre negli altri casi il diniego può essere motivato anche implicitamente. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva esplicitamente motivato la non rilevanza delle richieste istruttorie.
Il secondo motivo, relativo alla posizione del legale rappresentante, è stato giudicato inammissibile in quanto volto a una rivisitazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che non è consentito dedurre il travisamento del fatto, né operare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva considerato la condotta susseguente al reato, ossia la presentazione della dichiarazione Iva subito dopo la scadenza, elemento valutabile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. come modificato dal d.lgs. n. 150/2022. Poiché tale modifica si applica anche ai giudizi pendenti, l’omessa valutazione di questo elemento integra una violazione di legge, imponendo l’annullamento con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà valutare previamente l’eventuale estinzione del reato per prescrizione, non potendo la Corte individuare la data di commissione del reato a causa dell’incompletezza del capo di imputazione.
Il motivo proposto dagli altri due imputati è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo i ricorrenti operato il confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, né illustrato l’incidenza della dedotta inutilizzabilità ai fini della prova di resistenza, essendo l’affermazione di responsabilità basata anche su ulteriori risultanze istruttorie. La sentenza è stata annullata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità per il solo legale rappresentante, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, mentre i ricorsi degli altri due imputati sono stati dichiarati inammissibili con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Nota della Redazione
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