Furto di energia con aggravante di pubblico servizio senza manomissione contatore (Cass. pen. Sez. V n. 26648 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, di cui all’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., è configurabile anche quando la condotta consista nella sola alterazione del contatore dell’utenza e non nell’allaccio abusivo ai terminali della rete pubblica. Ciò che rileva, infatti, è la destinazione finale dell’energia al servizio pubblico, dal quale la stessa viene distolta, e non il dispositivo di commisurazione dei consumi. Ne consegue la procedibilità d’ufficio del reato. In tema di correlazione tra contestazione e decisione, il mutamento del fatto integra violazione solo quando comporti una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di una imputata per il delitto di furto pluriaggravato. Secondo l’accusa, la manomissione consisteva nel taglio della fase S all’interno del contatore dell’energia elettrica, con conseguente sotto misurazione dell’energia consumata.
Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. Tra questi, rileva in particolare la contestazione sulla configurabilità dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio e sulla conseguente procedibilità d’ufficio del reato. La difesa ha inoltre dedotto vizi di motivazione sulla riferibilità del contatore all’utenza della ricorrente, sull’elemento soggettivo, sulla correlazione tra contestazione e decisione e sull’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, poiché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata. Dal verbale di verifica emerge che il contatore alterato era quello dell’utenza intestata alla ricorrente: il personale aveva identificato la presa e l’intestatario, il misuratore con numero di matricola e ubicazione; l’apparecchio era stato asportato, chiuso in busta reperti e analizzato, accertando che il taglio della fase S aveva comportato la sotto misurazione dei consumi.
Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte ribadisce che, in tema di furto di energia elettrica mediante sottrazione dalla rete di distribuzione, l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio è configurabile indipendentemente dalla manomissione del contatore. Ciò che rileva è la destinazione finale dell’energia al servizio pubblico, dal quale viene distolta, e non il dispositivo di commisurazione dei consumi. Sul punto richiama Sez. V n. 8122 del 2026 e, con riferimento all’alterazione dei dati del chip di misurazione, Sez. V n. 19021 del 2025.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude che la riferibilità della manomissione alla ricorrente sia frutto di congettura. In assenza di riscontro della prospettazione alternativa, l’attribuzione si fonda sul vantaggio economico conseguito dalla ricorrente. Richiama la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, che consente la condanna quando le ricostruzioni alternative risultino mere eventualità remote o prive di riscontro processuale, citando Sez. V n. 22334 del 2025 e Sez. V n. 1282 del 2018.
Il quarto motivo è generico. La Corte territoriale ha escluso la diversità tra fatto accertato e contestato: i riferimenti al cavo della fase S, allo stesso codice POD, al numero di contatore e ai medesimi consumi dimostrano che la contestazione riguardava la manomissione dell’apparecchiatura a servizio dell’utenza. In tema di correlazione tra imputazione e sentenza, il mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale che generi incertezza e pregiudizio difensivo, non un confronto meramente letterale, richiamando Sez. Un. n. 36551 del 2010.
L’ultimo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La valutazione per la particolare tenuità richiede un giudizio complesso e congiunto ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., come chiarito da Sez. Un. n. 13681 del 2016. La Corte territoriale ha indicato le ragioni della non particolare tenuità del fatto, ravvisandole nel lungo periodo di sottrazione, espressivo della rilevanza del danno e dell’intensità del dolo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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