Confisca di armi non usate per il reato va motivata con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 6598 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confisca delle armi e delle munizioni in sequestro è illegittima, e va annullata con rinvio, quando i giudici di merito non individuino quali siano le armi oggetto del provvedimento ablativo né espongano il titolo che lo giustifica. Non può essere confiscata l’arma impiegata per commettere il delitto quando questa non sia mai stata reperita. Le armi legittimamente detenute, sequestrate in occasione di perquisizioni domiciliari, non sono confiscabili in assenza di specifica motivazione sulla loro pericolosità e sul presupposto normativo dell’abiazione. In tema di tentato omicidio, ai fini dell’accertamento dell’animus necandi rilevano l’idoneità dell’azione, valutata ex ante, il mezzo usato, la direzione e l’intensità dei colpi, la parte del corpo attinta.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in data 1° dicembre 2022, nei confronti dell’imputato per il reato di tentato omicidio, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen., con assoluzione per la residua imputazione relativa alla legge n. 895 del 1967 sulle armi. La vicenda trae origine da un diverbio tra vicini di terreno, nel corso del quale l’imputato avrebbe colpito la persona offesa a un occhio con un’arma calibro 9×21. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi, deducendo vizi di motivazione, travisamento della prova, erronea qualificazione del fatto, esclusione della legittima difesa, mancata rinnovazione istruttoria, diniego delle attenuanti generiche e illegittimità della confisca.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rigetta il ricorso quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, accogliendolo limitatamente al motivo sulla confisca. Sul primo motivo, la Corte ribadisce il principio di diritto secondo cui, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado, con specifica deduzione della sua decisività. Il ricorrente, nella specie, sollecita una rilettura delle fonti di prova senza indicare la forza dimostrativa del dato travisato.

Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte ritiene ineccepibile la configurazione del tentativo di omicidio, valorizzando la collocazione del colpo in direzione della parte alta del corpo, l’attingimento di zone con organi vitali, la perdita del visus e l’uso di un fucile. Il dolo omicidiario, anche nella forma del dolo alternativo, può desumersi induttivamente da fatti certi quali i mezzi usati, la direzione e l’intensità dei colpi, la distanza del bersaglio e la parte del corpo attinta.

Sul terzo motivo, la Corte conferma l’esclusione della legittima difesa, rilevando che le due azioni non furono contestuali e che, al momento dello sparo, la situazione di aggressione non era più in atto. Quanto all’eccesso colposo, si afferma che esso ricorre solo quando la sproporzione tra offesa e difesa derivi da errore inescusabile, precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo, mentre si fuoriesce dall’esimente quando i limiti della necessità difensiva siano superati per scelta cosciente e volontaria.

Sul quarto e quinto motivo, la Corte dichiara rispettivamente inammissibile e infondata la censura, richiamando il carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello e l’esauriente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull’entità della pena ex art. 133 cod. pen.

Il sesto motivo è accolto. La Corte rileva che da entrambe le motivazioni di merito non si comprende quali siano le armi oggetto del provvedimento ablativo. Non si tratta dell’arma usata per il delitto, perché mai reperita. Le armi sequestrate erano risultate legittimamente detenute. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio per approfondire il tema della confisca e chiarire il titolo che la giustifica, anche per verificare l’eventuale emissione di provvedimento prefettizio ex art. 39 TULP. La sentenza è annullata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, dichiarandosi irrevocabile l’accertamento di responsabilità e la determinazione della pena ex art. 624 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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