Recidiva non esclusa e non aumentata: niente prescrizione della pena (Cass. pen. Sez. I n. 26650 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva ritualmente contestata all’imputato e non esclusa dal giudice, che si limiti a non applicare il relativo aumento di pena, integra la condizione ostativa di cui all’art. 172, settimo comma, cod. pen. e impedisce la prescrizione della pena. Il giudice dell’esecuzione non può desumere la recidiva dai precedenti penali del condannato in mancanza di un accertamento in sede di cognizione; ma quando l’accertamento esista, ancorché sintetico in ragione della natura della sentenza, la condizione ostativa opera. Nel patteggiamento, l’omessa previsione di un aumento per la recidiva non equivale alla sua esclusione, se l’accordo processuale non ne prevedeva la rinuncia e il giudice ne ha dato conto in motivazione.

Il Fatto

Il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena inflitta con due sentenze di condanna per fatti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, aggravati dalla recidiva specifica e infraquinquennale, l’una emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, ritenendo integrata la condizione ostativa dell’art. 172, settimo comma, cod. pen. L’impugnazione, già riqualificata dalla Corte di cassazione in opposizione, è stata respinta dal Tribunale di Bolzano con ordinanza del 16.01.2026. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché l’unico motivo è ripetitivo di censure già disattese dal giudice di merito con congrue argomentazioni.

Il Collegio richiama il principio per cui «la recidiva ritualmente contestata all’imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen.» (Sez. 5 n. 37550 del 26.06.2008; conforme Sez. 2 n. 35805 del 18.06.2013).

Il Giudice dell’esecuzione aveva accertato che nella sentenza di patteggiamento il giudice della cognizione non aveva escluso la recidiva in ossequio all’accordo processuale, ma aveva evidenziato la condizione di recidivo dell’imputato in ragione delle precedenti condanne riportate. L’accertamento, dunque, esiste e non è demandato all’esecuzione.

Inconferente è perciò il richiamo del ricorrente al diverso principio secondo cui la recidiva non può essere desunta dal giudice dell’esecuzione sulla base dei precedenti penali del condannato, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione (Sez. 5 n. 46804 del 14.10.2021; Sez. Un. n. 20808 del 25.10.2018, dep. 2019). Nella fattispecie la recidiva è stata ritualmente contestata e ritenuta in cognizione, con motivazione esplicita, per quanto sintetica in relazione alla natura della sentenza di patteggiamento.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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