Continuazione tra associazione mafiosa e narcotraffico: onere di allegazione del condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 33314 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra reati associativi, l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per difetto di motivazione. In sede esecutiva grava sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità o analogia dei titoli di reato, indici di abitualità criminosa e non di un progetto unitario. Il vincolo tra art. 416-bis cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è ravvisabile solo a seguito di specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità nel tempo.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso fino all’aprile del 2010, e per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il novembre 2011 e il febbraio 2012, aveva chiesto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento impugnato.
La Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e insistendo sulla contiguità temporale dei fenomeni e sull’inquadramento del traffico organizzato nel contesto mafioso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura dell’accertamento sull’unicità del disegno criminoso: si tratta di una questione di fatto riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. Richiama in proposito Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01.
Il Collegio ribadisce poi la regola sull’onere probatorio del condannato che in esecuzione invochi la disciplina del reato continuato: occorre allegare elementi specifici e concreti, non bastando il richiamo alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità o analogia dei titoli di reato. Tali indici sono sintomatici di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, non di un progetto criminoso unitario (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 – 01).
Quanto al rapporto tra reato associativo mafioso e reati fine, la giurisprudenza richiede che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento dell’ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01). Con specifico riguardo al rapporto tra gli artt. 416-bis cod. pen. e 74 T.U. stup., il vincolo tra reati associativi è ravvisabile solo a seguito di specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità nel tempo, avuto riguardo alla contiguità temporale, ai programmi operativi e al tipo di compagine, non essendo sufficiente la natura permanente del reato associativo né l’omogeneità del titolo di reato e delle condotte (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 – 01).
La Corte di appello ha negato il vincolo ex art. 81 cpv. cod. pen. valorizzando la discrasia temporale tra l’adesione al gruppo mafioso, collocata alla fine degli anni novanta, e l’epoca di operatività dell’associazione finalizzata al narcotraffico, nonché la diversità soggettiva tra quest’ultima e il sodalizio mafioso, in assenza di elementi che collegassero gli affari illeciti alla congrega. Il ricorrente propone una lettura alternativa degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione e disattesi con motivazione immune da fratture logiche, senza introdurre elementi univoci. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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