Furto di energia elettrica per abusivo allaccio con aggravanti (Cass. pen. Sez. VII n. 35536 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, la sottrazione illecita mediante abusivo allaccio con cavi elettrici a un’utenza altrui integra il reato di furto anche quando l’allaccio non sia stato materialmente realizzato dall’agente, il quale si sia limitato a farne uso. Ai fini della configurabilità del reato non è pertanto necessaria la prova della condotta materiale di chi ha eseguito la manomissione, essendo sufficiente la fruizione illecita dell’energia. È configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. quando la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo ai terminali, rilevando la destinazione finale dell’energia a un pubblico servizio dal quale viene distolta. Ricorre altresì l’aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, n. 2, cod. pen. allorché la condotta comporti la manomissione dell’opera dell’uomo posta a tutela del patrimonio, con necessità di attività di ripristino.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 15 gennaio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato la ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., condannandola alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Avverso tale decisione il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione, per essere la condanna fondata su una mera presunzione in assenza di prova dell’allaccio abusivo e della consapevolezza della manomissione; omessa considerazione dello stato di bisogno e delle condizioni di povertà ai fini del trattamento sanzionatorio; insussistenza delle circostanze aggravanti contestate.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, richiamando il pacifico insegnamento secondo cui la sottrazione illecita di energia elettrica realizzata mediante abusivo allaccio con cavi a un’utenza altrui integra il furto anche se l’allaccio non è stato posto in essere dall’agente, limitatosi a farne uso (Sez. 5, n. 32025 del 19.02.2014, Rv. 261745, in motivazione; Sez. 5, n. 41554 del 29.11.2006).

La Corte territoriale aveva accertato che i tecnici Enel, recatisi presso l’immobile in uso all’imputata, avevano rilevato che lo stesso, pur sprovvisto di contratto di fornitura, era alimentato abusivamente mediante allaccio alla rete elettrica realizzato manomettendo il contatore e rompendo i tenoni. Alla luce di tale principio, è priva di pregio la censura sulla mancata identificazione dell’autore materiale della manomissione: non è necessaria la prova della realizzazione dell’allaccio da parte di chi fruisce illecitamente dell’energia.

Quanto alle aggravanti, la Corte ha ritenuto configurabile l’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., poiché il furto ha riguardato un bene destinato a un pubblico servizio. In coerenza con il consolidato orientamento, rileva non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che permane anche nella condotta di allacciamento ai terminali collocati in proprietà privata (Sez. 5, n. 1094 del 03.11.2021).

Parimenti corretta è stata ritenuta la valorizzazione della violenza sulle cose, realizzata mediante rottura dei tenoni, con richiamo al principio per cui l’aggravante ricorre ogni volta che il soggetto manomette l’opera dell’uomo posta a difesa del patrimonio, sì che per riportarla alla sua funzione sia necessaria un’attività di ripristino (Sez. IV, n. 47834 del 22.12.2011; Sez. IV, n. 47170 dell’8.11.2007; Sez. IV, n. 743 del 14.1.2011).

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che il primo giudice, applicando gli indici dell’art. 133 cod. pen., aveva calibrato la pena in misura prossima al minimo edittale e che nessun elemento invocato dalla difesa poteva essere apprezzato ai fini del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., per la compresenza di più aggravanti, l’assenza di condotte riparatorie e il prelievo interamente abusivo. Il giudice di appello non è tenuto ad analitica valutazione di tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, restando implicitamente disattesi gli altri (Sez. 2, n. 36104 del 27.04.2017, Rv. 271243).

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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