Prescrizione e ricorso in cassazione: onere di deduzione specifica (Cass. pen. Sez. VII n. 35540 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei a escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato. La deduzione è funzionale a consentire l’immediata pronuncia di sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendo rimedio all’errore in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata nel mancato riconoscimento di tale ipotesi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 12 dicembre 2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al residuo reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007, perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 5 cod. pen., per asserita erronea ritenuta integrazione della fattispecie e motivazione illogica; e mancata applicazione dell’attenuante dell’art. 62-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, muovendo dall’onere che grava sull’imputato che impugni una sentenza di proscioglimento per prescrizione senza rinunciarvi. In tale ipotesi occorre dedurre specifici motivi che dimostrino la ravvisabilità in atti di elementi idonei a escludere il fatto, la sua commissione o l’elemento soggettivo, così da imporre l’assoluzione nel merito.

Sul punto la Corte richiama il principio di Sez. 4, n. 8135 del 31.01.2019, Rv. 275219, che àncora l’onere deduttivo alla possibilità di immediata pronuncia a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso di specie il ricorso è risultato del tutto generico, privo di confronto con la decisione impugnata e non scandito dalla necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento del giudizio, secondo il paradigma delle Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016.

La Corte territoriale ha invece congruamente motivato, evidenziando come dalle convergenti risultanze probatorie emergesse che gli appellanti, in concorso tra loro, avessero sottratto il portafoglio della persona offesa, con le carte di credito, dirigendosi poi presso un sportello bancomat vicino per prelevare denaro; circostanza constatata anche da due agenti in borghese. La motivazione è stata giudicata logica e immune da vizi, senza che il ricorso la affrontasse.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato aspecifico, poiché la sentenza impugnata, avendo dichiarato la prescrizione, non contiene alcuna statuizione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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