Inammissibili i motivi che chiedono una rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 38138 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è ammissibile in cassazione il motivo che, pur formalmente denunciando vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si risolva in una rivalutazione del compendio probatorio, essendo deducibili soltanto la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Nel motivare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa e delle attenuanti generiche il giudice non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Trattandosi di esercizio di discrezionalità, la relativa valutazione non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria, non frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. La scelta di procedere con il rito abbreviato non assume alcun rilievo autonomo ai fini della concessione delle attenuanti generiche, poiché la sua valenza premiale è già assorbita dalla riduzione di pena prevista per il rito alternativo.
Il Fatto
Un imputato era stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver causato un incidente. Il GIP del Tribunale di Lecco, con sentenza dell’11 settembre 2024, aveva pronunciato la condanna; la Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 giugno 2025, aveva confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per erronea valutazione degli elementi di prova, ritenuti di mero sospetto; violazione di legge sostanziale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità; violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il ricorrente ripropone deduzioni già scrutinate dal giudice territoriale e mira a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. I giudici di merito, del resto, avevano valorizzato circostanze oggettive — la presenza a bordo strada di un veicolo gravemente incidentato e l’elevatissimo tasso alcolemico — per ritenere, con ragionamento logicamente e giuridicamente corretto, che l’imputato si fosse posto alla guida in stato di ebbrezza.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento della Corte, nel motivare il diniego della causa di non punibilità non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti: nel caso concreto, le modalità della condotta e il significativo pericolo per l’incolumità degli utenti della strada. La valutazione sulla tenuità dell’offesa va effettuata ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., ma senza necessità di disamina di tutti gli elementi previsti. Sul punto la Corte richiama Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj e altre pronunce di legittimità.
Quanto al terzo motivo, i giudici di legittimità ribadiscono che, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice del merito, il diniego delle attenuanti generiche non può essere sindacato quando la motivazione sia congrua e non contraddittoria, indicando le ragioni preponderanti della decisione. Nella specie erano state valorizzate l’assenza di elementi positivamente valutabili e la gravità del fatto. Inoltre, la scelta del rito abbreviato non assume rilievo autonomo per la concessione delle generiche, poiché la sua valenza premiale è già posta a fondamento della riduzione di pena del rito alternativo, come affermato in Sez. 3 n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio e altre decisioni conformi.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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