Attualità del pericolo cautelare e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 6 n. 17487 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, il sindacato di legittimità è limitato ai vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale e non può estendersi al contenuto della decisione. Il ricorso che deduca l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto e richiede una valutazione prognostica condotta alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato, congiuntamente, le misure cautelari dell’obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 61 n. 2 e 583-quater cod. pen. Avverso l’ordinanza di conferma l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente e carente in ordine alla concretezza e attualità del rischio di recidiva.
La difesa contestava che la valutazione del Tribunale fosse fondata esclusivamente sull’episodio contestato, senza elementi fattuali specifici da cui desumere la capacità di commettere ulteriori delitti con uso di armi o violenza personale, e senza confrontarsi con la condizione soggettiva dell’indagato, privo di precedenti penali, e con il comportamento tenuto successivamente ai fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando l’orientamento consolidato, ribadito da Sez. 1, n. 30405 del 2025, secondo cui in sede di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità del discorso motivazionale, e non già il contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve pertanto rimanere all’interno del provvedimento impugnato, senza possibilità di procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari.
Le censure proposte, solo formalmente denunciate come vizi di motivazione, sono state ritenute dalla Corte volte a ottenere una rivalutazione delle esigenze cautelari, non avendo evidenziato alcun vizio argomentativo incidente sulla logicità della motivazione. Il provvedimento impugnato, al contrario, aveva dato conto con motivazione immune da censure degli elementi fondanti la ritenuta concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, nonostante l’incensuratezza dell’indagato.
Il Tribunale aveva valorizzato le modalità della condotta, ritenute indicative di assoluta incapacità di autocontrollo per il grado di violenza usato nei confronti di tre appartenenti alle forze di polizia, contro i quali l’indagato si era scagliato con pugni e calci, afferrando per il collo uno di loro nel corso di una violenta colluttazione da cui erano conseguite plurime lesioni. Aveva inoltre considerato l’atteggiamento di disprezzo delle regole e dell’altrui incolumità, emerso dalla guida in stato di alterazione alcolica e dalla condotta pericolosa per la pubblica incolumità, nonché l’assenza di analisi critica della propria condotta, essendosi l’indagato giustificato censurando il comportamento degli agenti nel loro intervento.
La Corte ha infine richiamato il principio di recente affermazione da Sez. 5, n. 22344 del 2025, per cui l’attualità del pericolo non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta e richiede una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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