Sequestro di denaro e difetto di pertinenzialità con la detenzione di stupefacenti (Cass. pen. Sez. IV n. 27189 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di somme di denaro, il giudice che rigetta l’istanza di restituzione o l’opposizione avverso il decreto di diniego del pubblico ministero deve individuare e dare atto in motivazione del concreto rapporto di pertinenzialità tra il denaro e il reato per cui si procede. Il denaro, bene normalmente non destinato alla commissione di reati, può essere sottoposto ad ablazione solo se costituisce prodotto, profitto o prezzo del reato, ovvero se è servito o è concretamente destinato a commetterlo. Non è sufficiente il richiamo alla presumibile origine illecita della somma né la prospettazione di una pregressa attività di spaccio. Qualora manchi un giudicato cautelare, al GIP investito dell’opposizione ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. sono rimessi tutti i profili di legittimità del sequestro, anche genetici, con conseguente annullamento del provvedimento affetto da motivazione tautologica.

Il Fatto

Nel corso di indagini per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, gli operanti sottoponevano a sequestro probatorio una somma contante rinvenuta nella disponibilità dell’indagato, in correlazione con l’accertata detenzione di cocaina e di materiale idoneo al confezionamento.

L’indagato presentava istanza di dissequestro; il pubblico ministero la respingeva con decreto emesso ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen.. Avverso tale decreto l’indagato proponeva opposizione, rigettata dal GIP presso il Tribunale di Civitavecchia, che riteneva la doglianza di merito e la riteneva destinata semmai al tribunale del riesame. Ricorreva quindi per cassazione il difensore, deducendo la violazione degli artt. 253, 262 e 263 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale: avverso il provvedimento emesso dal GIP ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., in sede di opposizione al decreto del p.m. che ha rigettato la richiesta di restituzione, il ricorso per cassazione è ammissibile per tutte le ragioni elencate nell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (richiamate Sez. U n. 9857 del 2008 e Sez. V n. 10987 del 2019). Il GIP, in questo incidente, verifica la necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova: il sequestro non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’accertamento.

Il Collegio ricorda poi che i vizi genetici del decreto, compresa la natura esplorativa per difetto di finalità probatorie, vanno fatti valere in sede di riesame, con preclusione di successiva deduzione in altro incidente, ove si sia formato il giudicato cautelare. Tale principio, però, opera solo quando il giudicato cautelare esista: in sua assenza, come nel caso di specie, sono rimessi al GIP tutti i profili di legittimità del sequestro, anche sotto il profilo genetico.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento secondo cui, contestata la sola detenzione di stupefacenti, non è consentito ricorrere alla confisca del denaro ex art. 240 cod. pen. per difetto del nesso con il reato (Sez. IV n. 20130 del 2022; Sez. VI n. 2762 del 2023), essendo eventualmente praticabile la sola confisca per sproporzione ex art. 85 T.U. stup.. In tema di ablazione di somme, il sequestro impone la preventiva individuazione del rapporto di pertinenza con i reati, di cui la motivazione deve dare atto: il vincolo non può colpire indistintamente beni o somme dell’indagato (Sez. VI n. 17997 del 2018; Sez. V n. 52251 del 2014).

Su questa base il provvedimento risulta carente: il giudice ha fatto riferimento alla pregressa attività di spaccio e alla presumibile origine illecita del denaro, senza congruamente evidenziare l’effettivo nesso di pertinenzialità con la condotta ascritta. La motivazione è quindi tautologica e il ricorso è fondato. Ne consegue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, ufficio GIP, per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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