Furto di energia elettrica e allaccio abusivo del terzo consapevole (Cass. pen. Sez. VII n. 688 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Risponde del delitto di furto di energia elettrica, di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi. L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso si possa ovviare con comportamenti non criminalmente rilevanti. In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l’attenuante del danno di particolare lievità ex art. 62 n. 4 cod. pen. non può, di regola, essere concessa, perché nelle abitazioni l’appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione si protrae per tutto il periodo di abitazione. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.

Il Fatto

Due ricorrenti sono stati condannati, in primo e in secondo grado, per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, commesso in Palermo sino al 23 maggio 2018. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12.03.2024, ha confermato la condanna inflitta.

Avverso tale pronuncia i due hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo a più censure, sottoscritto dal comune difensore, dolendosi della correttezza della motivazione sulla responsabilità, della mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità e dell’attenuante del danno di particolare lievità, nonché del diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto alla responsabilità, il motivo è privo di specificità, risultando meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. La Corte territoriale ha dato conto di aver rettamente applicato il pacifico principio secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica anche chi si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo realizzato da terzi (Sez. V n. 24592 del 30.04.2021, Rv. 281440; Sez. IV n. 5973 del 05.02.2020, Rv. 278438).

Manifestamente infondata è poi la censura sulla mancata applicazione dell’esimente dello stato di necessità. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. III n. 35590 dell’11.05.2016, Rv. 267640), essa postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non con l’atto illecito, e non opera per reati provocati da uno stato di bisogno economico, ove ad esso si possa ovviare con condotte penalmente non rilevanti. Le precarie condizioni economiche del nucleo familiare degli imputati non attestavano una situazione oggettiva di pericolo imminente e transitorio di danno grave alle persone, correlata alla mancanza di energia elettrica.

Generica e manifestamente infondata è anche la doglianza sull’art. 62 n. 4 cod. pen. La giurisprudenza (Sez. IV n. 18485 del 23.01.2009, Rv. 243977) esclude, di regola, l’attenuante del danno di particolare lievità nel furto di energia elettrica in utenza domestica, poiché l’appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione si protrae per tutto il periodo di abitazione.

Infine, il motivo sul diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza non considera il diritto vivente: le statuizioni sul giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. Un. n. 10713 del 25.02.2010, Contaldo, Rv. 245931). La motivazione della Corte territoriale non esibisce profili di palese illogicità o arbitrarietà, avendo evidenziato l’assenza di ulteriori elementi positivi da cui desumere l’applicabilità delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti contestate. Ne deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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