Precedenti della stessa indole escludono la tenuità dell’evasione (Cass. pen. Sez. 6 n. 532 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno due illeciti, oltre quello per cui si procede, anche successivamente al fatto, purché incidentalmente accertabili dal giudice. Tali illeciti devono essere della stessa indole del reato in esame, dovendosi intendere come tali quelli che, pur incriminati da norme diverse, presentano caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive o per i motivi che li hanno determinati. La sussistenza di precedenti per reati che esprimono la medesima insofferenza per le regole della vita associata, come la resistenza a pubblico ufficiale rispetto all’evasione, integra l’abitualità della condotta, impedendo il riconoscimento della causa di non punibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia assolveva l’imputato dal reato di evasione perché il fatto non era punibile per particolare tenuità, tenuto conto delle modalità e della durata limitata dell’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari e del carattere non abituale della condotta. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la mancata valutazione dei precedenti penali dell’imputato, cui era stata contestata la recidiva, e l’erronea applicazione del criterio ostativo previsto dall’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio per cui la causa di non punibilità è preclusa quando l’autore ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre a quello oggetto del giudizio, anche se accertati in via incidentale. Ha precisato che la nozione di reati della medesima indole si riferisce a fatti che presentano caratteri fondamentali comuni, desumibili dalle circostanze oggettive o dai motivi a base della condotta.
Nel caso di specie, il certificato del casellario giudiziale documentava almeno due precedenti condanne per resistenza a pubblico ufficiale; tali reati sono stati ritenuti della stessa indole rispetto all’evasione, in quanto entrambi sono espressione di un’insofferenza dell’imputato per le regole della vita associata. La Corte ha quindi escluso che, in presenza di tali precedenti, il giudice di merito potesse qualificare il comportamento come isolato o comunque non abituale.
La decisione impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio, versandosi in un’ipotesi di ricorso ordinario avverso sentenza non appellabile, ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608, comma 2, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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