Particolare tenuità del fatto anche per la tentata estorsione (Corte cost. n. 44/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 131-bis, terzo comma, numero 3, del codice penale nella parte in cui escludeva la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando si procede per tentata estorsione non aggravata. Il giudice può quindi valutare, anche in quei processi, se l’offesa sia talmente lieve da non meritare una punizione.
La regola generale. L’articolo 131-bis del codice penale permette al giudice di non punire chi ha commesso un reato quando l’offesa è di particolare tenuità e ricorrono gli altri requisiti previsti dalla norma. La disposizione è cambiata nel tempo: con il decreto legislativo n. 28 del 2015 l’esclusione dipendeva dalla pena massima prevista per il reato, non superiore a cinque anni; con il decreto legislativo n. 150 del 2022 il riferimento si è spostato sulla pena minima, non superiore a due anni, e sono state aggiunte alcune eccezioni elencate per nome nel terzo comma. Tra queste eccezioni figurava l’estorsione, anche nella forma semplice.
I due casi. Le questioni sono arrivate alla Corte da due giudici. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia doveva decidere su una richiesta di archiviazione per tentata estorsione: una persona era stata minacciata di non vedersi restituire il proprio cellulare se non avesse pagato duecento euro. Il Tribunale di Cassino procedeva invece per una tentata estorsione commessa con due lettere minacciose, che pretendevano il compenso per una consulenza mai prestata. In entrambi i casi la legge vietava di applicare la non punibilità.
Il dubbio sollevato. Secondo i due giudici la norma trattava in modo diverso situazioni simili, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. Per la rapina la particolare tenuità era esclusa solo nelle ipotesi aggravate, mentre per l’estorsione era esclusa anche nella forma non aggravata. Eppure i due reati sono puniti allo stesso modo, con la reclusione da cinque a dieci anni, condividono le stesse circostanze aggravanti e, per entrambi, la Corte aveva già introdotto l’attenuante della lieve entità. Il Tribunale di Cassino aggiungeva un secondo profilo: un divieto assoluto impedisce al giudice di adattare la risposta al singolo caso, in contrasto con il carattere personale della responsabilità penale e con la funzione rieducativa della pena.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricorda che il legislatore ha ampia discrezionalità nello stabilire quali reati escludere dalla particolare tenuità, ma che quella scelta non può essere manifestamente irragionevole. Confronta poi estorsione e rapina. Le differenze esistono: nella rapina la vittima subisce una costrizione assoluta, nell’estorsione una costrizione relativa, che le lascia un margine di scelta. Ma i punti in comune prevalgono. Entrambi sono delitti contro il patrimonio, si commettono con violenza o minaccia e offendono più beni insieme, cioè il patrimonio e la libertà di autodeterminarsi. Soprattutto, sono identiche la pena, le aggravanti speciali, la regola dell’arresto obbligatorio in flagranza e il regime dei benefici penitenziari. Avendo parificato i minimi di pena, osserva la Corte, il legislatore ha mostrato di considerare i due reati equivalenti quanto alla gravità astratta. Escluderne uno dalla particolare tenuità e non l’altro è quindi manifestamente irragionevole.
Il limite della decisione. La pronuncia riguarda solo il tentativo. Le questioni sull’estorsione consumata sono state dichiarate inammissibili perché i due processi di partenza riguardavano soltanto tentate estorsioni e perché il delitto tentato è una figura autonoma di reato, con una struttura propria. Per l’estorsione portata a termine il divieto resta in vigore. L’accoglimento della censura fondata sull’articolo 3 ha assorbito quella fondata sull’articolo 27 della Costituzione, non esaminata dalla Corte.
Cosa cambia in pratica. Chi è indagato o imputato per tentata estorsione non aggravata può ora chiedere al giudice di applicare la particolare tenuità del fatto. Non si tratta di un esito automatico: il giudice deve comunque verificare che l’offesa sia effettivamente tenue e che ricorrano gli altri requisiti dell’articolo 131-bis. Se li riconosce, il fatto resta un reato ma non viene punito. Per chi è accusato di estorsione consumata, invece, nulla cambia.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/44