Furto in abitazione procedibile d’ufficio e legittimazione del familiare convivente alla denuncia (Cass. pen. Sez. IV n. 40196 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di furto in abitazione, di cui agli artt. 624 bis, commi primo e terzo, e 625, comma primo n. 2, cod. pen., è procedibile d’ufficio, sicché la mancanza di querela non ne impedisce la persecuzione. Ai fini della legittimazione alla denuncia, il bene giuridico protetto dal reato di furto comprende, oltre alla proprietà e ai diritti reali e personali di godimento, anche il possesso, inteso come detenzione qualificata espressa da un’autonoma relazione di fatto con la cosa. Ne deriva che il familiare convivente, che abbia la disponibilità dei beni custoditi nell’abitazione comune, è legittimato a denunciare il furto anche di cose di proprietà altrui, in quanto la loro ubicazione nella casa familiare è indice di un potere di custodia comune a tutti i familiari.

Il Fatto

Il Tribunale di Sassari aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di furto in abitazione aggravato, unitamente alla sottrazione di un ciclomotore, condannandolo, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 700 di multa. La Corte di appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari ha riformato in parte la decisione, dichiarando non doversi procedere per il furto del ciclomotore perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela, divenuto perseguibile a querela a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 85 d.lgs. n. 150/2022. Ha invece confermato nel resto, rigettando i motivi di gravame e richiamando la giurisprudenza sulla natura di prova piena degli esiti dell’indagine genetica.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con un unico motivo, vizi di motivazione su due profili: l’omessa valutazione della procedibilità per le altre cose sottratte, di proprietà di terzi, e la mancata riduzione della pena dopo la dichiarata improseguibilità per una delle sottrazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando entrambi i profili. Quanto al primo, il delitto di furto in abitazione è procedibile d’ufficio. L’accertamento dei giudici di merito, non contestato in sede di legittimità, ha stabilito che il ricorrente sottrasse dall’abitazione cose di proprietà della denunciante; la circostanza che alcuni beni, segnatamente gli indumenti, appartenessero alla figlia della denunciante è irrilevante.

La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il bene giuridico protetto dal reato di furto ricomprende anche il possesso, inteso come detenzione qualificata, ossia un’autonoma relazione di fatto con la cosa che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione non richiede la diretta disponibilità fisica del bene e può configurarsi anche in assenza di un titolo giuridico, o quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ha richiamato in proposito Sez. U n. 40354 del 18.07.2013.

Nel caso concreto, la denunciante, la figlia e altri familiari vivevano congiuntamente e stabilmente nell’abitazione in cui fu commesso il furto. Non può quindi escludersi la legittimazione della denunciante a presentare denuncia per il furto dei beni asportati dalla casa familiare, ancorché di proprietà della figlia, poiché la loro ubicazione nell’abitazione comune è indice di un potere di custodia riconducibile a una situazione di fatto comune a tutti i familiari. La Corte ha richiamato Sez. IV n. 15709 del 17.03.2015, relativa a fattispecie analoga di furto di beni appartenenti al coniuge.

Il secondo profilo è parimenti manifestamente infondato. La pena detentiva era stata determinata dal Tribunale nel minimo edittale; in mancanza di ulteriori censure, non risulta ulteriormente riducibile. Anche la pena pecuniaria, di poco superiore al minimo, era stata determinata con esclusivo riferimento al reato di furto in abitazione, senza aggiungere alcunché per il diverso reato di furto del ciclomotore, per il quale era stata dichiarata l’improseguibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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