Prescrizione e sospensione: nessuna retroattività delle leggi n. 3/2019 e n. 134/2021 (Cass. pen. Sez. VII n. 38052 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Essa non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica invece la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Ne consegue che, per i fatti anteriori al 2020, al termine massimo di prescrizione va aggiunto il periodo di sospensione maturato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 20.05.2025, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Macerata aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per un fatto commesso in Tolentino il 16.10.2019. Concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, era stata applicata la pena ritenuta di giustizia e disposta la revoca della patente di guida.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della asserita pericolosità e insidiosità della rotatoria teatro del sinistro, e la mancata dichiarazione della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, la sentenza impugnata ha ricondotto la condotta di guida allo stato di alterazione dell’imputato per il rilevato tasso alcolemico. Dalla documentazione prodotta non emerge la dedotta insidiosità della rotatoria, che invece offriva una visuale aperta sull’intero incrocio stradale; risulta invece dimostrato che il ricorrente non ha osservato alcuna delle regole cautelari previste, in particolare quella di rallentare per verificare il sopraggiungere di altri veicoli.

Il secondo motivo è stato parimenti respinto sul piano del diritto intertemporale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi; per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica invece la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

La Corte ha fondato l’affermazione sul precedente delle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175. Poiché il fatto è stato commesso il 16.10.2019, rientra nell’arco temporale di vigenza della disciplina del 2017. Alla data della pronuncia della sentenza di appello non era dunque ancora decorso il termine di prescrizione, dovendosi aggiungere al tempo massimo di anni cinque il periodo di sospensione anzidetto.

Il ricorso, manifestamente infondato, è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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