Omicidio stradale e revoca patente annullata per omessa sanzione accessoria (Cass. pen. Sez. IV n. 40199 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, all’accertamento del reato consegue in ogni caso l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada nella parte in cui prevedeva automaticamente la revoca, spetta al giudice del merito la scelta tra revoca e sospensione, allorché non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. La pena determinata in violazione dei criteri di commisurazione è illegittima, ma non illegale, e non è rilevabile d’ufficio quando rientri nei limiti edittali. È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che censuri l’omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

Il Fatto

Con sentenza emessa il 30.01.2025, su concorde richiesta delle parti, il GIP del Tribunale di Genova applicava al condannato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione per il delitto di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Il fatto era stato commesso alla guida di un autocarro, con condotta imprudente e negligente, in violazione di plurime norme del codice della strada, e aveva cagionato la morte di una ciclista.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova, deducendo la violazione di legge per non avere il giudice applicato la sanzione accessoria della revoca o quantomeno della sospensione della patente di guida. Il Procuratore Generale presso la Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che il giudice di merito ha ritenuto la recidiva applicando le attenuanti generiche equivalenti, benché la recidiva fosse erroneamente contestata in relazione a un reato colposo. Tale violazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio non è però rilevabile d’ufficio, perché l’intervento officioso è consentito nei soli limiti in cui si configuri una pena illegale, non essendo sufficiente che la pena sia solo illegittima.

Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 877 del 2022 (Sacchettino) e Sezioni Unite n. 47182 del 2022 (Savini), che hanno chiarito la distinzione tra le due categorie. La pena è illegale solo quando eccede i valori, qualitativi e quantitativi, assegnati dal legislatore al tipo astratto; ogni altra violazione delle regole di commisurazione integra un errato esercizio del potere discrezionale e dà luogo a una pena illegittima. Solo la pena illegale sovverte le valutazioni riservate al legislatore e travolge il principio di prevedibilità della sanzione. Nel caso concreto la pena irrogata rientra nei limiti edittali e non è quindi illegale.

Quanto all’ammissibilità, la Corte osserva che la novella di cui all’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103 ha limitato l’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti la volontà dell’imputato, il difetto di correlazione, l’erronea qualificazione giuridica e l’illegalità della pena. Nella specie, tuttavia, la violazione dedotta riguarda una statuizione esterna all’accordo ratificato, sicché il ricorso è ammissibile secondo la disciplina generale dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. Tale principio è confermato dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2019, che hanno riconosciuto l’ammissibilità del ricorso con cui si censuri l’erronea o omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

Nel merito, l’art. 222 cod. strada stabilisce che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la revoca della patente. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, che ha eliminato l’automatismo della revoca, spetta al giudice del merito la scelta della sanzione. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova in diversa composizione fisica, restando irrevocabili le rimanenti statuizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *