Furto: la mossa fulminea non integra la destrezza (Cass. pen. Sez. V n. 22966 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625, n. 4, cod. pen. sussiste quando l’agente ponga in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res; non è sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. Il dato decisivo non è il mero allontanamento della persona offesa, né la sola rapidità dell’impossessamento, ma l’esistenza di un quid pluris nella condotta dell’agente. L’interesse all’impugnazione, richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale e va verificato in rapporto all’oggetto effettivo della censura: è pertanto inammissibile, per carenza di interesse, il motivo che investa la sola qualificazione della recidiva come infraquinquennale, quando la recidiva resti comunque specifica e reiterata e il relativo regime non muti.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava il ricorrente responsabile del delitto di furto aggravato, per essersi impossessato di uno zaino e del suo contenuto — due telefoni cellulari, una piccola somma di denaro e tessere ATAC — sottraendolo a due persone mentre si trovavano su una spiaggia libera di Ostia. Il fatto, aggravato dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e dalla destrezza, era stato commesso approfittando del momentaneo allontanamento delle persone offese. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e alla recidiva, e applicata la diminuente per il rito, l’imputato era stato condannato a dieci mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa.
La Corte di appello di Roma confermava la decisione, respingendo la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed escludendo l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’aggravante della destrezza; omessa motivazione sul medesimo punto; erroneità del riconoscimento della natura infraquinquennale della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli: la destrezza ricorre solo in presenza di una condotta connotata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza del detentore; non basta l’approfittamento di situazioni di disattenzione o di momentaneo allontanamento non provocate dall’agente.
Nel caso concreto la destrezza era stata descritta come approfittamento del momentaneo allontanamento delle persone offese per sottrarre lo zaino con una “mossa fulminea” e con l’uso di un bastone. La Corte rileva che la mossa fulminea esprime soltanto la rapidità dell’impossessamento e che il bastone, per come descritto, costituisce un mezzo materiale di apprensione del bene e non un artificio idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza. Una delle persone offese, sia pure a distanza, continuava a controllare lo zaino e si avvide dell’azione in corso.
La Corte accerta la lacuna motivazionale denunciata con il secondo motivo: la sentenza impugnata, pur intitolando un paragrafo anche alla circostanza di cui all’art. 625, n. 4, cod. pen., svolgeva argomentazioni riferite esclusivamente alla recidiva. Nondimeno, poiché la stessa contestazione e la ricostruzione recepita dai giudici di merito descrivono una condotta non riconducibile in diritto alla destrezza, la causa è decisa senza rinvio sul punto, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Quanto al terzo motivo, la Corte dà atto che la sentenza impugnata non contiene specifica motivazione sul presupposto temporale dell’infraquinquennalità e che il precedente richiamato, divenuto irrevocabile in data anteriore di oltre cinque anni rispetto al fatto, non sorregge quel profilo. Tuttavia, la recidiva era stata contestata e ritenuta anche come specifica e reiterata, soggetta al regime dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. e idonea, da sola, a impedire la prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 69, comma quarto, cod. pen. Poiché la doglianza non mira utilmente all’eliminazione della recidiva, ma solo all’espunzione di una qualificazione ulteriore priva di effetti autonomamente pregiudizievoli, il motivo è privo di concreto interesse.
La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’aggravante della destrezza, esclusa, e annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Nota della Redazione
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