Ordine di demolizione esteso all’intero manufatto abusivo anche per opere prescritte (Cass. pen. Sez. III n. 22972 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa a funzione ripristinatoria e carattere reale, non riconducibile alla nozione convenzionale di pena. Esso ha a oggetto l’edificio nel suo complesso, comprensivo delle aggiunte e modifiche successive all’azione penale e alla condanna, quale restitutio in integrum dello stato dei luoghi. L’abuso estinto per prescrizione non è parificato all’abuso sanato e non genera un giudicato favorevole spendibile dall’imputato. Spetta al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la competenza in executivis quando la sentenza di secondo grado abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto, anche se la rideterminazione della pena consegua all’intervento del giudice delle leggi.
Il Fatto
Con ordinanza del 27 ottobre 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato diretta a far dichiarare l’incompetenza dello stesso giudice e, in subordine, a ottenere la perimetrazione dell’ordine di demolizione alle sole opere oggetto di giudicato, con esclusione degli ulteriori ampliamenti.
L’ordine era stato disposto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Torre Annunziata, riformata in parte dalla Corte d’appello. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, relativi rispettivamente alla competenza del giudice dell’esecuzione e all’estensione dell’ordine demolitorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato generico e manifestamente infondato. In applicazione dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., spetta al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione quando la sentenza di secondo grado abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto. La competenza resta invece in capo al giudice di primo grado solo se il provvedimento è stato confermato o riformato limitatamente alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili.
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi: nel caso concreto la rideterminazione della pena è intervenuta a seguito della diversa qualificazione di uno dei reati, con rielaborazione del giudizio e individuazione della disposizione applicabile. È irrilevante che la riqualificazione sia correlata all’intervento del giudice delle leggi. La tesi difensiva dell’automatismo valutativo risulta inoltre non autosufficiente.
Il secondo motivo è pure manifestamente infondato. L’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che il giudice, con la sentenza di condanna, ordini la demolizione delle opere abusive. L’ordine ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria, non punitiva, e carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene anche se non autore dell’abuso.
Ha poi a oggetto l’edificio nel suo complesso, comprensivo di aggiunte o modifiche successive all’azione penale o alla condanna, poiché l’obbligo di demolizione costituisce restitutio in integrum dello stato dei luoghi. Esso comprende il manufatto originariamente contestato, le opere accessorie e complementari e le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione.
Le sentenze gemelle di questa Sezione hanno affermato che l’ordine di demolizione relativo a interventi di prosecuzione o completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione, con precedente ordine demolitorio revocato, deve comunque essere eseguito sull’immobile considerato nella sua interezza. L’abuso prescritto non è parificato all’abuso sanato e la sentenza di prescrizione non determina un giudicato favorevole spendibile dall’imputato. Le censure difensive, tutte in fatto, risultano eccentriche.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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