Sequestro preventivo, periculum in mora e condotte distrattive protratte nel tempo (Cass. pen. Sez. IV n. 27422 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il periculum in mora non può essere identificato con il generico interesse del destinatario a salvaguardare il proprio patrimonio, né desunto sulla base di un automatismo congetturale dalla sola natura del reato o dall’entità del debito tributario. Esso deve essere accertato su elementi concreti e attuali, idonei a dimostrare che, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. A tal fine, la protrazione di condotte distrattive per un arco temporale cospicuo e prolungato integra un indizio specifico e individualizzato, che legittima la misura ove la motivazione del provvedimento consenta di ricostruire in modo chiaro e coerente l’iter logico seguito dal giudice. In sede di legittimità, il sindacato resta limitato alla violazione di legge, comprensiva della motivazione assente o meramente apparente.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di denaro, giacenze di conti correnti e, in via subordinata, di beni mobili e immobili, fino a un determinato valore, in relazione ai reati tributari contestati al legale rappresentante di un ente consortile, per il mancato versamento di contributi erariali.
Il Tribunale del riesame, investito della richiesta nell’interesse dell’indagato, aveva confermato il provvedimento. La Cassazione, con una prima decisione, aveva annullato l’ordinanza limitatamente al periculum in mora, rilevando che il Tribunale aveva argomentato in modo tautologico, identificando il pericolo nella mera persistenza delle disponibilità in capo all’indagato. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale ha nuovamente rigettato la richiesta, richiamando le condotte distrattive protrattesi dal 2017 al 2021 e la riconducibilità della maggior parte dei beni sequestrati all’indagato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali. Ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., l’impugnazione è ammessa solo per violazione di legge, nozione che comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Su questa base, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in ossequio all’art. 111, comma sesto, Cost. Il tribunale del riesame, a fronte di censure specifiche sul fumus, deve quindi confrontarsi con gli argomenti opposti, non potendo limitarsi a un richiamo di stile.
Quanto al presupposto cautelare, la Corte conferma il principio delle Sezioni Unite n. 36959 del 24.06.2021 (Ellade): il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. L’onere è assolto quando il provvedimento si sofferma sulle ragioni per cui, nelle more, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.
La Corte aggiunge il richiamo alla successiva giurisprudenza che esclude ogni automatismo decisorio collegato alla natura obbligatoria della confisca o alla mera fungibilità del denaro. Nel caso concreto, il Tribunale del riesame ha superato la motivazione tautologica censurata in sede di annullamento e ha individuato il periculum nelle condotte distrattive protrattesi per più anni, fornendo così una motivazione specifica e individualizzata, idonea a ricostruire in modo chiaro e coerente l’iter logico seguito.
Tale motivazione, in quanto non apparente, sfugge al sindacato di legittimità, limitato al vizio di violazione di legge. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso