Irreperibilità del fascicolo e condono edilizio: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 22968 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta irreperibilità dei fascicoli processuali non incide sulla validità degli atti compiuti nel giudizio di cognizione né sulla regolarità della sentenza impugnata, poiché la disciplina degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. in tema di smarrimento e ricostituzione degli atti non prevede alcuna nullità della sentenza per la mancanza sopravvenuta dei documenti. La deduzione di una lesione del diritto di difesa deve essere verificata in concreto, con riguardo agli atti effettivamente necessari alla strategia difensiva. In tema di condono edilizio, le domande presentate da soggetti non legittimati, quali i figli dell’imputata che si siano dichiarati proprietari esclusivi senza esserlo, non estendono i loro effetti all’imputata e non impongono la sospensione del processo ex art. 39 legge n. 724 del 1994, spettando al giudice il potere-dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del beneficio. La manifesta infondatezza dei motivi preclude la rilevabilità della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità, non formandosi un valido rapporto di impugnazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una condanna per reati edilizi e sismici, inflitta in primo grado per la realizzazione, in assenza della prescritta autorizzazione, di un manufatto composto da due unità abitative su terreno di proprietà dell’imputata. I reati venivano unificati dal vincolo della continuazione, con concessione delle attenuanti generiche e ordine di demolizione.
In appello, la difesa deduceva che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso per la pendenza delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 724 del 1994. La Corte di appello rigettava la richiesta, rideterminava la pena e dichiarava estinto per prescrizione uno dei reati, con concessione del beneficio della non menzione. Anni dopo, la Procura generale adottava l’ingiunzione a demolire. L’imputata, libera contumace, promuoveva incidente di esecuzione eccependo l’assenza del titolo esecutivo per omessa notifica dell’estratto contumaciale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno osservato che il vizio dedotto non attiene alla sentenza impugnata, ma a una circostanza sopravvenuta ed esterna al giudizio di cognizione conclusosi nel 1997. L’irreperibilità dei fascicoli, verificatasi dopo la definizione del merito, non incide sulla validità degli atti compiuti né sulla regolarità della decisione.
La Corte ha poi escluso che dalla disciplina degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. sia desumibile una previsione di nullità della sentenza per la sopravvenuta mancanza dei documenti. I precedenti richiamati dalla difesa, compresa la pronuncia delle Sezioni Unite n. 42363 del 2006, sono stati giudicati non pertinenti, riguardando ipotesi di violazione del diritto di difesa verificatesi nel corso del procedimento di cognizione.
Ha inoltre rilevato che la generica allegazione difensiva non consente di configurare alcuna lesione del diritto di difesa nella fase esecutiva: dagli atti disponibili — domande di condono, sentenze di merito, contratto preliminare e atto di donazione — emergeva che le censure dell’appello erano limitate all’omessa sospensione e al trattamento sanzionatorio, così che non è dato evincere quale atto sarebbe stato necessario reperire per esercitare una difesa consapevole. La natura abusiva dell’immobile non è mai stata contestata e le lacune avrebbero potuto essere colmate richiedendo copia all’ente territoriale.
Manifestamente infondati sono stati ritenuti anche il secondo e il terzo motivo. La Corte territoriale aveva correttamente negato la sospensione, poiché le domande di condono erano state proposte da soggetti diversi dall’imputata. I figli avevano dichiarato di essere proprietari esclusivi dell’immobile, titolo che preclusa l’estensione degli effetti all’imputata. Il preliminare di vendita prodotto era privo di data certa e di sottoscrizioni autenticate, sicché non poteva conferire alcuna legittimazione.
Infine, la manifesta infondatezza dei motivi ha precluso la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata nelle more del procedimento, non formandosi un valido rapporto di impugnazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con aumento della sanzione oltre il massimo edittale in ragione delle ragioni dell’inammissibilità.
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Nota della Redazione
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