Furto in ospedale pediatrico escluso tenuità e tentativo (Cass. pen. Sez. 7 n. 700 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai reati contro il patrimonio commessi con modalità che ne denotino la gravità, quali la realizzazione all’interno di un ospedale pediatrico ai danni di un familiare di un paziente, e in presenza di una condotta abituale dell’agente. Ai fini della distinzione tra furto consumato e tentato, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, ancorché conseguita per breve tempo e seguita dall’abbandono, integra la consumazione del reato. Sono, altresì, inammissibili in sede di legittimità le censure relative a questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di furto aggravato ex artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per essersi impossessato del portafoglio di una donna all’interno dell’ospedale pediatrico Meyer, dove la vittima si trovava insieme al figlio ricoverato.
A seguito dell’impugnazione, la Corte di Appello di Firenze aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando le doglianze dell’imputato. Questi, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge sotto tre profili: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’erronea qualificazione del reato come consumato anziché tentato e la mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, da ritenersi prevalente sull’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha valutato il ricorso manifestamente infondato, esaminando partitamente i motivi proposti e rilevandone l’insussistenza alla luce della motivazione della sentenza impugnata e dei principi consolidati di legittimità.
In relazione alla prima censura, la Corte ha evidenziato come la Corte territoriale abbia correttamente negato l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. La decisione si fonda su una duplice valutazione: la particolare gravità del fatto, commesso in un ambiente ospedaliero pediatrico e ai danni della madre di un paziente, e l’abitualità della condotta, desumibile dalle oltre trenta condanne riportate dall’imputato per reati contro il patrimonio. Tali elementi, logicamente motivati, rendono la valutazione della Corte di merito conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla specifica causa di non punibilità.
Quanto alla seconda doglianza, relativa alla qualificazione del fatto, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui il criterio distintivo tra furto consumato e tentato risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 2016, Rv. 267266). La sentenza impugnata ha accertato che, nella specie, l’imputato si era definitivamente impossessato del portafoglio, disfacendosene solo successivamente, gettandolo nel parcheggio dell’ospedale Meyer. Ciò integra gli estremi della consumazione del reato.
La terza censura è stata, infine, dichiarata inammissibile, in quanto relativa a una questione che non aveva formato oggetto dei motivi di appello. La Corte ha precisato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 2017, Rv. 269745).
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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