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Prova nuova in revisione: non è tale la consulenza su irregolarità già dedotte (Cass. pen. Sez. IV n. 20968/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la nozione di prova nuova rilevante ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. comprende le prove sopravvenute alla sentenza definitiva, quelle scoperte successivamente e quelle non acquisite nel precedente giudizio, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue, ma non si estende a elementi che, pur sviluppati in una consulenza tecnica successiva, accedano a profili già dedotti nel giudizio di merito. La consulenza difensiva che si limiti a sviluppare argomenti astratti, esplorativi o apodittici, senza introdurre la rappresentazione di un fatto nuovo idoneo a vincere la resistenza del giudicato, non integra la prova nuova richiesta per la revisione.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato per la contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strada, aveva proposto istanza di revisione avverso la sentenza di appello, allegando una consulenza tecnica volta a dimostrare l’illegalità dell’etilometro utilizzato per l’accertamento del tasso alcolemico, per difetto di omologazione e per irregolarità delle revisioni periodiche. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza, escludendo la sussistenza di una prova nuova e condannando l’istante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del condannato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi tre motivi infondati, il quarto reiterativo e manifestamente infondato, e il quinto non assistito da vizi motivazionali. In relazione ai primi tre motivi, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 624 del 2001, secondo cui la prova nuova deve sostanziarsi nella rappresentazione di un fatto idoneo a superare il giudicato.

La Corte ha osservato che la consulenza tecnica, pur depositata dopo il passaggio in giudicato, sviluppava profili di irregolarità dell’apparecchio che erano già stati dedotti nel giudizio di merito, con particolare riferimento alla mancata acquisizione del libretto metrologico. La mancata produzione di tale documento era stata oggetto di doglianza in appello e la relativa questione era stata esaminata e disattesa dalla Corte territoriale.

Quanto ai profili attinenti al numero di scontrini emessi e alla possibile contaminazione buccale, la Corte ha ritenuto che tali elementi avessero valenza meramente esplorativa e apodittica, non essendo stati dimostrati ma soltanto ipotizzati, con la conseguente impossibilità di configurare una prova nuova ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Relativamente al quinto motivo, concernente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, evidenziando che la condanna era stata correttamente disposta ai sensi dell’art. 634, comma 1, cod. proc. pen., in ragione della complessiva inammissibilità dell’istanza e dell’assenza di elementi a suffragio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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