Mancata concessione generiche, motivo nuovo inammissibile in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 15229 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio della motivazione non previamente e specificamente dedotto come motivo di appello, a nulla rilevando che la censura sia stata riproposta in sede di legittimità. È altresì inammissibile per aspecificità, ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la doglianza che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indichi gli elementi alla base della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne aveva confermato la condanna per il reato di tentata rapina. Con il primo motivo, la difesa contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, mentre con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso, concernente il giudizio di responsabilità, era inammissibile. La censura, infatti, non era stata previamente e specificamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale non sono deducibili in cassazione le questioni non devolute al giudice di merito. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, se lo avesse ritenuto incompleto o non corretto.

La Corte ha inoltre aggiunto che la doglianza sarebbe stata comunque aspecifica, difettando dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorso non indicava gli elementi alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, essendo la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche esente da evidenti illogicità. Ha richiamato il consolidato principio per cui il giudice di merito, nel motivare il diniego, non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016).

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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