Ricorso inammissibile se contesta la mafia storica senza confronto con le intercettazioni (Cass. pen. Sez. V n. 3359 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione di tipo mafioso, il ricorso per cassazione proposto avverso la misura cautelare non può risolversi in una rivalutazione del merito probatorio; è pertanto inammissibile il ricorso che contesti la configurabilità del sodalizio senza operare un confronto compiuto con le intercettazioni e con il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato. La capacità intimidatoria, l’assoggettamento e l’omertà possono essere desunti da plurimi elementi convergenti, tra cui la presenza costante sul territorio e l’uso concreto della forza di intimidazione. Il controllo di legittimità sulle intercettazioni è ammesso nei soli limiti della manifesta illogicità della motivazione, poiché l’interpretazione del linguaggio dei conversanti è questione di fatto rimessa al giudice di merito. Il sodalizio può costituire articolazione attuale di una mafia storica già accertata con sentenze irrevocabili, ipotesi distinta da quella della nuova associazione.
Il Fatto
Un indagato impugna l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Catania ha confermato, nei suoi confronti, la custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. per associazione mafiosa, detenzione e porto illegittimi e ricettazione di armi. Con un unico motivo contesta la configurabilità del reato associativo: mancherebbe la prova che gli aderenti facciano uso concreto della forza di intimidazione, non bastando il mero programma, e tale forza dovrebbe derivare dal gruppo e non dal prestigio criminale del singolo. La difesa chiede l’annullamento del provvedimento cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché aspecifico. Il motivo, nella parte in cui confronta solo limitatamente il provvedimento impugnato, prospetta doglianze che attingono il merito e mirano a una rivalutazione probatoria. Tali censure non sono deducibili in sede di legittimità, poiché alla Cassazione non è conferito alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di riconsiderazione delle esigenze cautelari.
Il Collegio ricorda che, ove il provvedimento contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti, esso non si espone a censura. Il principio vale anche quando si contesti la sussistenza stessa del reato, se la contestazione passa attraverso un processo rivalutativo di tipo probatorio. Nel caso di specie la ricostruzione si fonda su numerose intercettazioni congruamente e criticamente valutate, convergenti con gli esiti di procedimenti definiti da sentenze passate in giudicato.
Sul versante delle intercettazioni, la Corte richiama il principio per cui il vaglio di legittimità è ammesso solo nei limiti della manifesta illogicità: l’interpretazione del linguaggio adoperato dai conversanti, anche criptico, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito (Sez. U n. 22471 del 2015). Nel caso concreto i giudici hanno dato conto delle ragioni per cui attribuire un determinato significato alle frasi captate, inserendole in un contesto ricostruttivo coerente.
La Corte valorizza poi una figura intermedia tra mafia storica e nuova formazione mafiosa: il gruppo composto da soggetto già condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., che abbia ripreso l’attività delittuosa insieme ad altri individui, mutuando per gemmazione i caratteri della organizzazione in passato operante sullo stesso territorio (Sez. 2 n. 24901 del 2024). Il ricorso attacca solo la parte gradata del provvedimento e non opera un compiuto confronto con gli elementi che sorreggono il carattere mafioso del gruppo.
Quanto al tentato omicidio di un collaboratore di giustizia, il ricorso omette di considerarne il rilievo nella configurazione del reato associativo. Di fronte a una censura che mira a sovvertire la ricostruzione estrapolando aspetti dal tessuto probatorio, l’epilogo non può che essere l’inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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