Furto in supermercato consumato anche sotto la vigilanza degli addetti (Cass. pen. Sez. VII n. 24312 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di furto consumato, e non tentato, la condotta di chi si impossessa della merce prelevata dai banchi di un supermercato superando la barriera delle casse, sottraendola al pagamento. A nulla rileva che il fatto avvenga sotto il costante controllo del personale addetto alla sorveglianza. In tema di circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede, nei supermercati la vigilanza degli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale o a campione. L’esclusione dell’aggravante richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale.
Il Fatto
Due imputate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, escludendo l’aggravante della destrezza e rideterminando la pena. Le ricorrenti erano state riconosciute responsabili di un furto commesso ai danni di un supermercato.
Il ricorso investe l’affermazione di responsabilità, la qualificazione del fatto e la sussistenza delle circostanze aggravanti. In particolare, una ricorrente contesta il mancato riconoscimento del furto tentato e il ruolo di partecipe attribuitole; l’altra deduce vizi di motivazione e travisamento della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Quanto ai primi due motivi, le doglianze sono giudicate particolarmente generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto, a fronte di una motivazione dei giudici di merito adeguata sulla ricostruzione del fatto e sulla funzione dell’imputata, che operava da palo e da ausilio per assicurare la refurtiva alla coimputata.
Sul primo motivo dell’altra ricorrente, relativo all’omesso riconoscimento del tentativo, la Corte rileva la manifesta infondatezza. Il difetto di motivazione asserito non emerge dal provvedimento impugnato, che ha escluso la configurabilità del tentativo perché i fatti si sono svolti sotto la diretta osservazione del personale di vigilanza.
La Corte conferma l’orientamento secondo cui integra il furto consumato, e non tentato, la condotta di chi supera la barriera delle casse impossessandosi della merce sottratta al pagamento, senza che rilevi il controllo costante del personale addetto alla sorveglianza (Sez. IV n. 7062 del 2014; Sez. V n. 54 del 2018).
Quanto al motivo sull’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità: l’aggravante è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione della cosa (Sez. V n. 6351 del 2021). Nel caso del supermercato, la vigilanza degli addetti è occasionale o a campione, e l’esclusione dell’aggravante richiede una custodia continua e diretta, non una vigilanza generica (Sez. V n. 6416 del 2014).
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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