Camper è privata dimora e integra furto in abitazione (Cass. pen. Sez. VII n. 24313 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il camper costituisce un luogo di privata dimora quando sia destinato, in modo non occasionale, all’espletamento di attività proprie della vita privata. Il furto commesso al suo interno integra quindi il delitto di furto in abitazione, non quello comune. Il giudice di legittimità verifica tale qualificazione sul piano dell’accertamento in fatto, restando insindacabile la valutazione della Corte di merito ove adeguatamente motivata. Il motivo che censura la mancata dichiarazione di prescrizione fondata su una diversa qualificazione del fatto resta assorbito nell’inammissibilità della doglianza sulla natura dei luoghi. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, con onere motivazionale assolto mediante il riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, in primo grado, del delitto di furto in abitazione, per essersi impossessato di beni all’interno di un camper. La Corte di Appello di Genova, con sentenza dell’11/06/2025, aveva confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La questione centrale attiene alla riconducibilità del camper alla nozione di privata dimora e, di riflesso, alla qualificazione del fatto e alla dedotta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Sez. VII esamina anzitutto il primo motivo, con cui si denunzia la violazione della legge penale per l’avvenuta ricomprensione del camper nella nozione di privata dimora. Il motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il camper è luogo di privata dimora per la sua naturale destinazione all’uso abitativo, quale “casa mobile” in cui si espletano attività della vita privata: richiama in proposito Sez. 7, ord. n. 7204 del 12/01/2015.
La Corte rileva che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tale principio, accertando che, nel caso concreto, il veicolo era destinato allo svolgimento non occasionale di attività proprie della vita privata. Sul punto richiama anche Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016. L’accertamento fattuale non risulta contraddetto da elementi che ne impongano una diversa lettura.
Il secondo motivo, con cui si lamenta l’omessa dichiarazione di prescrizione del reato conseguente alla prospettata derubricazione del fatto, è dichiarato assorbito nella causa di inammissibilità del motivo precedente. La qualificazione del furto come reato in abitazione, infatti, resta ferma: viene meno il presupposto logico su cui la doglianza si fonda.
Quanto al terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva, la Corte osserva che la censura non è consentita in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondata. La graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto mediante il riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena