Furto con strappo configurabile anche senza violenza sulla persona (Cass. pen. Sez. VII n. 24310 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di furto con strappo, la condotta dello “strappo” di cui all’art. 624-bis cod. pen. consiste in un’azione connotata da un qualche grado di violenza, che può essere esercitata anche solo sulla cosa e non necessariamente sulla persona. Ai fini della configurabilità della fattispecie è sufficiente la sottrazione del bene tenuto in mano dalla persona offesa, non essendo richiesto un grado ulteriore di violenza. La qualificazione giuridica del fatto come furto con strappo, in luogo del furto semplice, non postula dunque alcun contatto violento con il soggetto passivo.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado. La difesa censura, tra l’altro, il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla determinazione della pena.
Con un motivo specifico il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto come furto con strappo e non come furto semplice, sostenendo l’assenza di una condotta violenta nei confronti della persona offesa. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i quattro motivi di ricorso. Il primo, con cui si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge sulla responsabilità, è dichiarato inammissibile perché articola censure particolarmente generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste, a fronte di un adeguato percorso argomentativo della corte distrettuale.
Il secondo motivo, relativo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è ritenuto manifestamente infondato: la doglianza prospetta un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, nel quale la corte territoriale ha lungamente argomentato circa la configurabilità del reato e l’attribuibilità del fatto all’imputato, sulla base di un’attenta analisi del compendio probatorio.
Il nucleo del principio affermato riguarda il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce l’erronea qualificazione del fatto come furto con strappo anziché come furto semplice, per l’assunta assenza di violenza sulla persona offesa. La Corte lo ritiene manifestamente infondato, chiarendo che lo “strappo” è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene. Sul punto richiama i precedenti Sez. V n. 44976 del 09.06.2016 e Sez. V n. 6351 del 08.01.2021.
La Corte valorizza altresì la motivazione della corte territoriale, che ha evidenziato la sufficienza della sottrazione del bene tenuto in mano dalla persona offesa ai fini dell’integrazione della fattispecie, specificando che non è richiesto un grado ulteriore di violenza.
Il quarto motivo, concernente la determinazione della pena e la mancata concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato. I giudici del gravame hanno escluso l’attenuante stante il valore dei beni oggetto di furto e hanno negato ulteriori riduzioni di pena, già attestata in misura pari al minimo edittale previsto al momento della commissione del fatto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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