Fusione per incorporazione di società in house esclusa dal controllo TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 59 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione di una società a partecipazione pubblica in altra società a capitale interamente pubblico, che non comporti l’acquisto ex novo della qualità di socio da parte dell’amministrazione, esula dall’ambito oggettivo del controllo preventivo previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. Il controllo attribuito alla Corte dei conti resta circoscritto agli atti che segnano l’ingresso dell’amministrazione in una realtà societaria, nuova o già esistente, con assunzione della qualifica di socio. Gli aumenti di capitale strumentali al concambio e le operazioni straordinarie di fusione, intervenendo in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio e nell’esercizio dei poteri a essa connessi, non integrano un autonomo titolo di sindacato preventivo. Le relative scelte restano verificabili in sede di revisione periodica delle partecipazioni e di relazione annuale sui risultati conseguiti.
Il Fatto
Il Comune di Sequals, nell’ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei venti Comuni della provincia di Pordenone, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui ha approvato la fusione per incorporazione della partecipata in house HydroGEA s.p.a. in CAFC s.p.a., società a capitale interamente pubblico già gestore del medesimo servizio nel territorio della provincia di Udine.
L’operazione è stata trasmessa in attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, ai fini del controllo sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8 TUSP. Il Comune ha allegato alla delibera la documentazione dell’operazione straordinaria: piano operativo e industriale, valutazione economica delle società con determinazione del rapporto di concambio, schema di statuto della risultante, convenzione per la configurazione in house providing, patti parasociali e regolamenti del controllo analogo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la fisionomia del controllo introdotto dalla legge sulla concorrenza. Il parere reso ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP non costituisce attività consultiva, bensì un controllo che si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di acquisire la veste di socio e la successiva fase attuativa di matrice societaria, con l’intento di scrutinare in via preventiva i presupposti giuridici ed economici della scelta.
Su questo presupposto la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16 del 27 ottobre 2022 e la deliberazione di massima n. 19 del 17 novembre 2022. Da quest’ultima trae il principio per cui l’esame degli atti deliberativi non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale quando non comportino anche l’acquisto della posizione di socio.
Verificata la sussistenza del requisito soggettivo, il Comune rientrando tra le amministrazioni destinatarie del TUSP, la Sezione si sofferma sull’ambito oggettivo. L’art. 5, comma 3, TUSP individua in modo tassativo gli atti sottoposti a controllo: la costituzione di una società a partecipazione pubblica e l’acquisto di partecipazioni, anche indirette. Si tratta dei soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria assumendo la qualifica di socio.
Nel caso concreto la capitalizzazione di HydroGEA s.p.a., finanziata da un contributo regionale ripartito tra i Comuni soci, e la successiva fusione per incorporazione in CAFC s.p.a. intervengono in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio e proprio nell’esercizio dei poteri a essa connessi. L’aumento di capitale, avente efficacia organizzativa interna e implicante modificazione statutaria, non determina effetto immediato e diretto sulla partecipazione del socio e quindi l’atto deliberativo che ne approva l’esecuzione in assemblea non rientra tra quelli da trasmettere alla Corte.
La fusione per incorporazione, mediante la reductio ad unitatem dei patrimoni delle società partecipanti, rappresenta una continuazione del contratto sociale esistente e non integra l’acquisizione ex novo della qualifica di socio. Il richiamo operato dall’art. 8 TUSP alle procedure dell’art. 7 individua soltanto gli oneri procedurali e motivazionali a carico del socio pubblico, senza attrarre le operazioni straordinarie all’esame preliminare. La Sezione dichiara pertanto che l’atto deliberativo non rientra nell’ambito del controllo ex art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, restando le scelte di razionalizzazione verificabili in sede di revisione periodica delle partecipazioni e di relazione annuale sui risultati conseguiti.
Nota della Redazione
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