Futili motivi e metodo mafioso nell’omicidio per le scarpe sporcate (Cass. pen. Sez. I n. 35215 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante dei futili motivi si accerta mediante un giudizio bifasico. Alla constatata sproporzione tra il reato realizzato e la ragione soggettiva che lo ha determinato segue un ulteriore apprezzamento, diretto a verificare se tale sproporzione abbia connotato in modo significativo e pregnante l’atteggiamento dell’agente rispetto al reato, traducendosi in mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. L’aggravante può concorrere con quella speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., quando quest’ultima risulti autonomamente caratterizzata da un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio territoriale del gruppo. Non integra aberratio delicti, ma aberratio ictus ex art. 82 cod. pen., la condotta diretta a cagionare la morte di una persona che, per errore nella fase esecutiva, attinga vittima diversa.
Il Fatto
La Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, tra gli altri, nei confronti degli odierni ricorrenti. All’esecutore materiale dell’omicidio è stata inflitta la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei, per omicidio pluriaggravato e reati connessi di detenzione e porto dell’arma; a due donne, rispettivamente, la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 6000 di multa, e di anni due, mesi sei di reclusione. Tutti i delitti sono stati contestati e ritenuti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per l’appartenenza degli imputati a un clan camorristico.
L’occasione dell’omicidio è stato il danneggiamento accidentale di una scarpa di lusso calzata dall’imputato, da parte di un giovane di altro gruppo, cui era seguito un alterco degenerato in un’esplosione di colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha attinto a morte un giovane estraneo alla contesa, seduto a un tavolino. Investita la Corte di cassazione, i ricorsi dell’esecutore e delle due donne sono stati esaminati congiuntamente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’imputato è stato rigettato. La difesa aveva segmentato l’azione in due momenti distinti, collocando l’uso dell’arma non nella lite originata dalla scarpa sporcata, ma in una fase successiva, determinata dal percepito pericolo per la propria incolumità. Il Collegio ha ritenuto che la ricostruzione dei giudici di merito, sorretta dalle immagini della videosorveglianza, configuri invece un’azione unitaria, iniziata con l’episodio della scarpa e proseguita senza soluzione di continuità nell’escalation di violenza.
Quanto alla circostanza dei futili motivi, la Corte ha richiamato il proprio indirizzo secondo cui l’accertamento si articola in una scansione bifasica: al dato oggettivo della sproporzione tra reato e causale soggettiva si affianca il dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare quella sproporzione come espressione di un moto interiore ingiustificato, mero pretesto per lo sfogo dell’impulso criminale. Nel caso concreto, la sequenza dei colpi è apparsa connessa alla tracotanza di dimostrare che la pistola non era a salve, secondo l’insinuazione proveniente dal gruppo avversario.
La Corte ha poi escluso che emergesse una posizione di legittima difesa, non risultando provato un inseguimento idoneo a cagionare un concreto e attuale pericolo. Ha ribadito che l’aggravante dei futili motivi può concorrere con quella speciale dell’art. 416-bis.1 cod. pen., quando quest’ultima presenti un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio del gruppo.
I giudici di merito, muovendo dal dolo diretto alternativo, hanno correttamente applicato la disciplina dell’aberratio ictus ex art. 82 cod. pen., qualificando la traslazione della volontà dalla vittima designata a quella effettiva. Il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile perché fondato su argomenti di fatto, non specifici rispetto alla motivazione della Corte territoriale circa la valenza della confessione, reputata tardiva e non piena.
I ricorsi delle due imputate sono stati dichiarati inammissibili. Per l’una, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono stati ritenuti sorretti da motivazione completa e coerente; per l’altra, la censura di motivazione apparente per la tecnica del richiamo per relationem è stata respinta, avendo la Corte territoriale esplicitato le ragioni dell’apprezzamento probatorio e del necessario dolo generico. La Corte ha confermato la condanna delle ricorrenti alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la rifusione delle spese alle parti civili.
Nota della Redazione
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