Sequestro probatorio esplorativo e vizio di motivazione: inammissibile il ricorso del PM (Cass. pen. Sez. 3 n. 8009 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame in materia di sequestro probatorio è inammissibile qualora deduca un vizio di motivazione che non integri gli estremi della violazione di legge. Il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è limitato alla violazione di legge, comprendendosi in tale nozione solo i vizi della motivazione così radicali da renderla mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. L’eventuale illogicità manifesta della motivazione non rientra nel controllo demandato alla Corte di cassazione. Il sequestro probatorio esteso e onnicomprensivo di un’intera categoria di beni, legittimo secondo i canoni delle Sezioni Unite, non deve assumere valenza meramente esplorativa e richiede una motivazione che espliciti le ragioni della necessità dell’acquisizione indiscriminata.
Il Fatto
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro probatorio di documenti e dispositivi elettronici nella disponibilità della compagna e dei familiari di un indagato per reati in materia di stupefacenti, arrestato in Spagna. Il provvedimento, emesso con finalità dichiaratamente estesa e onnicomprensiva, aveva lo scopo di verificare la congruità delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Il Tribunale del riesame di Roma aveva annullato il sequestro nei confronti della donna, escludendo il nesso di pertinenzialità con i reati ascritti all’indagato.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero, lamentando la violazione di legge per assenza di motivazione e motivazione apparente, nonché l’omesso esame di punti decisivi riguardanti il nesso di pertinenzialità e la necessità del sequestro esteso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento in materia di sequestro probatorio. In particolare, ha ricordato che l’acquisizione indiscriminata di un’intera categoria di beni è consentita solo a condizione che il sequestro non assuma valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero motivi le ragioni per cui tale forma di acquisizione è necessaria, in relazione al tipo di reato, alla condotta e al ruolo della persona titolare dei beni.
Nel caso di specie, gli unici elementi di collegamento indicati dal Pubblico ministero erano rappresentati dalla qualità di compagna dell’indagato e dalla finalità di verificare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia. La Corte ha ritenuto non illogica la valutazione del Tribunale del riesame che aveva definito esplorativa la ricerca della prova, considerato che la donna e i suoi familiari non erano mai stati indagati e non era emerso che l’indagato avesse mai frequentato quell’abitazione. La finalità meramente esplorativa del sequestro, volta a reperire elementi a sostegno di dichiarazioni di un collaboratore, non integra il requisito della pertinenzialità.
Quanto al motivo di ricorso, la Corte ha precisato che la dedotta violazione di legge per assenza di motivazione si risolve in realtà in una censura relativa al vizio di motivazione. Tale vizio, tuttavia, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., esula dal controllo di legittimità, salvo che l’apparato argomentativo risulti del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza. La Corte ha quindi escluso che nel caso di specie la motivazione dell’ordinanza impugnata fosse apparente, essendo il provvedimento del Tribunale del riesame sorretto da una valutazione logica e ragionevole degli elementi fattuali.
L’eventuale illogicità manifesta della motivazione, non essendo riconducibile alla nozione di violazione di legge, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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