Continuazione in executio: onere di allegare il disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 35222 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede di esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., esige che il giudice verifichi se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni, l’identità del bene protetto e la contiguità spazio-temporale degli illeciti costituiscono solo alcuni degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso e, di per sé soli, non dimostrano che i reati derivino da un’unica deliberazione di fondo. Sul condannato che invochi l’art. 81, secondo comma, cod. pen. grava l’onere di allegare gli elementi sintomatici della programmazione unitaria, anche con riferimento a singoli gruppi di reati temporalmente prossimi, enucleandoli e indicando i relativi indici. In difetto, la mera reiterazione di condotte omogenee integra l’abitualità e non la continuazione.

Il Fatto

Un condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati separatamente con cinque sentenze divenute irrevocabili, aventi ad oggetto ricettazioni di assegni provento di furto. La Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza. Pur prendendo atto dell’omogeneità delle condotte e della parziale vicinanza spaziale e temporale delle violazioni, il giudice territoriale rileva l’assenza di elementi dai quali desumere che, al momento della prima violazione, il condannato avesse già programmato le successive.

Avverso l’ordinanza il condannato ricorre per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione. Il ricorrente censura in particolare il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze ritenuti commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e valorizza il fatto che, tra altre due sentenze, la continuazione era già stata riconosciuta.

La Motivazione della Corte

La Sez. I muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, secondo cui la continuazione richiede, anche in executio, un’approfondita e rigorosa verifica volta ad accertare se, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale rappresentano solo alcuni degli indici rivelatori, i quali non consentono, da soli, di ritenere gli illeciti frutto di un’unica deliberazione di fondo.

Il riscontro degli elementi idonei a dimostrare l’unicità del disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici. Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tali principi: ha escluso il beneficio senza trascurare l’omogeneità delle violazioni e la vicinanza temporale di alcuni fatti, ma attribuendo rilievo assorbente all’assenza di elementi sulla preventiva programmazione unitaria, ritenendo così ciascuna condotta frutto di una deliberazione occasionale ed estemporanea.

Il richiamo, svolto a titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui gli assegni fossero appartenuti al medesimo blocchetto è letto dalla Corte come indice della diagnosi differenziale tra abitualità e unitaria anticipata deliberazione. Quanto alla dedotta necessità di verificare la continuazione parziale tra reati temporalmente prossimi, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 15625 del 10.01.2023; Sez. I n. 7381 del 12.11.2018): l’esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli e allegando i relativi indici.

Tale allegazione non è riscontrabile nell’istanza, né nel ricorso. Il condannato si è limitato a richiamare aspecificamente la causale lucrativa unitaria, la tipologia omogenea delle condotte e l’identità del contesto territoriale, finendo per avvalorare la tesi della scelta di vita piuttosto che quella dell’identità deliberativa. Incombe infatti sul condannato l’onere di allegare gli elementi sintomatici della riconducibilità dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che l’art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *