Gara telematica: rimessione in termini solo per comprovato malfunzionamento della piattaforma (TAR Campania n. 1839 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare telematiche la proroga o la riapertura dei termini di presentazione dell’offerta, ai sensi degli artt. 25, comma 2, e 92, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, costituisce rimedio eccezionale e presuppone il comprovato malfunzionamento della piattaforma ovvero un’assoluta incertezza sulla causa del ritardo, non la mera allegazione del concorrente. Il rischio dell’errore ignoto non può essere invocato quando la causa del mancato perfezionamento sia tecnicamente individuata e il sistema abbia restituito all’utente una segnalazione del vizio. Il mero caricamento di documentazione sulla piattaforma non equivale a valida presentazione dell’offerta, che si perfeziona solo con il completamento di tutte le operazioni richieste dal sistema. In assenza di comprovato malfunzionamento, l’accoglimento della domanda di rimessione in termini si risolve in una deroga individuale ai termini di gara, incompatibile con la par condicio e l’immodificabilità delle offerte.

Il Fatto

La società ricorrente partecipa alla procedura telematica indetta dall’A.S.L. di Salerno per l’accordo quadro relativo al servizio di cure domiciliari e telemedicina, per i lotti 2 e 3. Il 19 maggio 2026, giorno di scadenza, accede alla piattaforma SIAPS alle ore 9:10 e carica i contenuti dell’offerta; alle ore 11:58 il sistema non completa l’acquisizione. Alle ore 12:23 la società segnala il problema all’Amministrazione e chiede di considerare valida l’offerta presente in piattaforma.

L’A.S.L., con provvedimento del 25 maggio 2026, respinge l’istanza di valutazione dell’offerta e di riapertura dei termini. La ricorrente impugna tale diniego e chiede l’accertamento del diritto all’ammissione alla gara ovvero, in subordine, la riapertura dei termini o la riedizione della gara. Il Tribunale, in via cautelare, aveva consentito la presentazione della domanda di partecipazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di estromissione proposta dal gestore della piattaforma, la SO.RE.SA. S.p.A., in quanto responsabile del corretto funzionamento del sistema telematico utilizzato nella procedura.

Il quadro normativo di riferimento è l’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di assicurare la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la proroga o riapertura dei termini è rimedio eccezionale, che presuppone il comprovato malfunzionamento ovvero un’assoluta incertezza sulla causa del ritardo, e non la semplice allegazione del concorrente (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, sentenza n. 5300 del 20.03.2026).

Le verifiche tecniche acquisite escludono un’anomalia del sistema: nella giornata del 19 maggio 2026 non risultano errori applicativi, timeout, blocchi o interruzioni del servizio, e nella stessa procedura sono state presentate 17 offerte valide, 6 delle quali nella mattinata del giorno di scadenza. Tali elementi, non smentiti da evidenze tecniche di segno contrario, depongono per il regolare funzionamento della piattaforma.

L’istruttoria ha inoltre individuato una causa specifica del mancato perfezionamento: la fase di importazione delle buste è stata respinta perché l’operatore ha utilizzato un file in formato P7M anziché il file ZIP richiesto per quella operazione. Il Collegio precisa che la questione non attiene all’ammissibilità in astratto del formato P7M, ma alla corretta esecuzione della sequenza procedurale prevista dal manuale operativo, che impone di reimportare il file ZIP generato dal sistema dopo la sottoscrizione digitale.

Da ciò deriva l’inapplicabilità della figura dell’errore ignoto: essa presuppone un evento non tecnicamente spiegabile o di dubbia riconducibilità al sistema o all’utente. Nel caso concreto la causa è stata individuata dai log e il sistema ha restituito all’utente, alle ore 11:58, un messaggio di errore indicante la non conformità dell’estensione. Le ulteriori allegazioni — campi obbligatori del lotto 1, generazione automatica di documenti errati — restano mere deduzioni difensive prive di riscontro tecnico. Il Tribunale ribadisce infine che il caricamento di documenti non equivale a valida presentazione dell’offerta, e rigetta il ricorso, compensando le spese per la complessità tecnica delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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