Annullamento atto presupposto e caducazione della cartella per quote latte (TAR Lombardia n. 195 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’atto di imputazione del prelievo supplementare sulle quote latte, disposto per contrasto con il diritto dell’Unione europea e con il principio di leale cooperazione, travolge per invalidità caducante la cartella di pagamento che su di esso si fonda, senza che occorra autonoma impugnativa dell’atto a valle. Tra atto impositivo e atto di riscossione sussiste un rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria, che non lascia spazio a nuove valutazioni di interessi. La caducazione opera indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza e preclude ogni ulteriore forma di riscossione fino alla rideterminazione del credito. Il termine di prescrizione del credito è interrotto dalla proposizione del giudizio avverso gli atti presupposti, anche se l’iniziativa è assunta dal debitore in forma impugnatoria, e resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio.

Il Fatto

Una società agricola, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, riceveva dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione una cartella di pagamento, trasmessa via PEC il 21 settembre 2021, per il pagamento del prelievo supplementare, degli interessi e degli oneri di riscossione, pari a euro 127.508,47, in relazione all’annata lattiera 2004/2005. La società impugnava la cartella davanti al TAR Lombardia, deducendo plurimi motivi, tra cui l’illegittimità derivata dagli atti presupposti per contrasto tra normativa interna e comunitaria e, in via subordinata, l’intervenuta prescrizione del credito.

Nelle more del giudizio interveniva la sentenza del Consiglio di Stato n. 8663 del 10 ottobre 2022, che annullava l’atto di imputazione del prelievo per la medesima campagna. La ricorrente chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere per inesigibilità del debito. AGEA non aveva ancora provveduto al discarico della cartella.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via assorbente l’effetto prodotto dall’annullamento degli atti presupposti. Il giudice amministrativo aveva annullato l’imputazione del prelievo per violazione della primazia del diritto dell’Unione europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE e dei principi di certezza del diritto, imponendo all’Amministrazione una complessiva attività di rideterminazione.

Da tale annullamento deriva, sul piano dell’invalidità derivata, l’illegittimità della cartella di pagamento, quale atto di riscossione conseguenziale. Il Collegio richiama la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V, n. 7259 del 2017), applicabile alla materia delle quote latte in virtù del rinvio alla disciplina dell’iscrizione a ruolo, e distingue l’invalidità caducante dall’invalidità ad effetto viziante. La prima ricorre quando l’atto annullato costituisce il presupposto unico e imprescindibile degli atti successivi, meramente esecutivi e confermativi, sicché il suo venir meno li travolge automaticamente.

Il Tribunale richiama poi Cons. Stato sez. VI, 19.01.2024, n. 645, secondo cui l’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal passaggio in giudicato, il titolo della pretesa tributaria. Prima che il ricalcolo di AGEA — anche ai sensi dell’art. 10 bis del d.l. n. 69 del 2023 — formi un nuovo titolo, la riscossione costituirebbe indebito oggettivo.

Il settimo motivo, relativo alla prescrizione, è invece respinto. Gli importi del prelievo non sono debiti periodici, ma misure patrimoniali con prescrizione decennale. Richiamando Cons. Stato sez. VI, 04.06.2024, n. 4989 e il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., il Collegio ritiene che il termine sia stato interrotto dalla proposizione del giudizio avverso gli atti presupposti, instaurato nel 2005, e sospeso fino alla sentenza n. 8663/2022.

Il ricorso è quindi accolto nei sensi di cui in motivazione: la cartella è annullata per invalidità derivata, con salvezza del riesercizio del potere di rideterminazione da parte di AGEA. Gli ulteriori motivi restano assorbiti e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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