Ricorso incidentale tardivo inefficace se inammissibile il ricorso principale (Cass. civ. Sez. I n. 1100 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso incidentale tardivo proposto in cassazione ai sensi dell’art. 371, comma 2, cod. proc. civ. è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale, con la conseguenza che la pronuncia di inammissibilità del ricorso principale travolge l’atto tardivo e ne preclude ogni autonomo rilievo. In tal caso la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante l’eventuale soccombenza sul ricorso incidentale, poiché l’instaurazione del giudizio di legittimità è addebitabile soltanto a chi ha proposto l’impugnazione principale.
Il Fatto
Una concessionaria aveva ottenuto dal Comune, mediante convenzione e successivo atto aggiuntivo, l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione di tre parcheggi pubblici. Il progetto di uno degli impianti non era stato realizzato nel numero di posti auto originariamente previsti. La concessionaria aveva quindi attivato il giudizio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria, chiedendo il rimborso delle spese, gli indennizzi e i danni.
Il collegio arbitrale aveva parzialmente accolto la domanda, riconoscendo l’indennizzo convenzionale per la mancata realizzazione dei posti auto. Il Comune aveva impugnato il lodo davanti alla corte d’appello, che aveva dichiarato nullo il lodo nella parte relativa all’indennizzo e aveva respinto la corrispondente domanda. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione; il Comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale censurava la sentenza di appello per avere escluso che l’impossibilità di realizzare l’opera secondo il progetto originario fosse imputabile al Comune, in relazione all’adozione delle modifiche al piano regolatore generale e alle conseguenti misure di salvaguardia. La Corte ha rilevato che la corte territoriale aveva fondato la propria decisione su un duplice ordine di considerazioni: l’approvazione del progetto era già intervenuta con delibera della giunta municipale e il progetto esecutivo era stato presentato dalla concessionaria solo successivamente, quando erano ormai scaduti i termini fissati per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
Secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che l’approvazione del progetto rendesse superflua la richiesta della concessione edilizia, poiché la convenzione prevedeva espressamente che la concessionaria dovesse richiederla. La Corte ha però osservato che la ricorrente non ha dedotto di avere prospettato tale questione nei gradi di merito. Poiché si tratta di censura implicante un accertamento di fatto, riferito allo specifico contenuto della clausola convenzionale, e non di una mera qualificazione giuridica di fatti già acquisiti, la sua proposizione per la prima volta in sede di legittimità ne determina l’inammissibilità.
La Corte ha richiamato il principio per cui, quando una questione giuridica non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere non solo di allegare di averla dedotta davanti al giudice di merito, ma anche, in forza del principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire il controllo ex actis. Ha richiamato sul punto Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019. Quanto al profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha osservato che la pattuizione convenzionale non era stata indicata come oggetto di discussione tra le parti, richiamando Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018.
Accertata l’inammissibilità del ricorso principale, la Corte ne ha tratto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo. Il controricorso era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione quando erano già decorsi i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di appello, con superamento del termine di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ.. La Corte ha richiamato Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6077 del 26/03/2015.
In conclusione, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale inefficace. Quanto alle spese, la Corte ha affermato che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, poiché la decisione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale, richiamando Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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