La nullità della CTU per acquisizione irrituale è relativa e sanabile (Cass. civ. Sez. 1 n. 10728 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente tecnico d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli, può acquisire documenti anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti. Se i documenti sono diretti a provare fatti principali, la loro acquisizione richiede il previo consenso delle parti; in mancanza, la consulenza è affetta da nullità relativa, che deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’atto viziato o dalla sua conoscenza, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., restando altrimenti sanata.
Il Fatto
Una società correntista conveniva in giudizio la banca per ottenere la ripetizione dell’indebito pagamento di somme a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e maggiori interessi creditori. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo l’attrice inadempiente all’onere probatorio per non aver prodotto il contratto di conto corrente e ritenendo, inoltre, inutilizzabile la consulenza tecnica d’ufficio, poiché il consulente aveva acquisito direttamente dalla parte documentazione contabile non prodotta nei termini di legge.
La Corte d’appello confermava la decisione, condividendo il giudizio di inutilizzabilità dell’elaborato peritale. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto non coglieva la ratio decidendi: la domanda era stata respinta non per la mancata produzione del contratto, ma per la ritenuta inutilizzabilità della CTU, che aveva acquisito documenti in violazione delle preclusioni istruttorie.
Il secondo motivo, concernente il rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stato ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che il diritto del cliente alla consegna del contratto di conto corrente può fondarsi su un duplice titolo: sull’art. 117 TUB, in caso di inadempimento della banca all’obbligo originario di consegna, con prescrizione decennale decorrente dalla stipula; oppure sull’art. 119, comma 4, TUB, che si estende anche ai contratti e agli estratti conto, ma solo nei limiti del decennio anteriore alla richiesta. Nel caso di specie, la correntista non aveva allegato di non aver ricevuto il contratto al momento della sottoscrizione, né aveva contestato l’affermazione della banca di non averne più la disponibilità.
Con riferimento al quinto motivo, la Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 3086 del 2022, secondo cui il consulente tecnico che acquisisca documenti comprovanti fatti principali senza il preventivo consenso delle parti lede un interesse di cui esse possono disporre. Ne consegue che la nullità che ne deriva ha natura relativa e, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale, pena la sua sanatoria.
Nel caso di specie, il consulente aveva comunicato al consulente di parte della banca l’avvenuto ricevimento dei documenti, e la banca non aveva mai sollevato eccezioni né all’udienza successiva al deposito della consulenza né negli atti conclusivi del giudizio. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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