Premale inerenza della spesa sull’annualità nella gestione economale Covid (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 120 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella gestione economale degli enti del servizio sanitario relativa al periodo emergenziale da Covid-19, il principio di inerenza della spesa prevale sul principio di annualità della gestione. È fisiologico, in tale contesto, che i documenti fiscali imputati all’esercizio di verifica si riferiscano a richieste formulate nell’anno precedente. Ne consegue che la discrasia temporale tra richiesta, pagamento e fatturazione, di per sé, non giustifica l’addebito all’economo, restando ferma la declaratoria di irregolarità del conto. L’addebito permane, invece, per le spese non documentate né giustificate.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione economale di un distretto ospedaliero aziendale per l’esercizio finanziario 2021. Il Magistrato designato, con relazione istruttoria, aveva contestato plurimi profili di irregolarità: spese prive dei caratteri di necessità e urgenza, violazione del principio di competenza, contabilizzazione non giornaliera dei pagamenti e pagamenti plurimi a fronte della medesima richiesta non datata né protocollata. L’ammanco inizialmente prospettato era quantificato in euro 12.307,96.

L’agente contabile si è costituito, contestando integralmente le conclusioni istruttorie e chiedendo il discarico ovvero, in subordine, la declaratoria di irregolarità formale senza addebito. Il Collegio, preso atto della copiosità della documentazione, ha disposto una relazione integrativa, che ha confermato l’irregolarità riducendo l’ammanco a euro 8.073,25.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione dell’irregolarità del conto. Sotto il profilo formale rileva la mancata conformità al modello 23 previsto dal d.P.R. n. 194/1996, pur dipendente dall’applicativo in uso presso l’azienda, e soprattutto l’assenza di progressione delle pagine del registro di cassa e dei buoni, documenti prodromici alla corretta tenuta della contabilità generale e di magazzino.

Nel merito, la Corte esamina tre nuclei di contestazione. Il primo riguarda buoni non trasmessi, per complessivi euro 1.000: su tale rilievo l’agente non ha preso posizione, con la conseguenza che l’importo resta privo di giustificazione e va addebitato.

Il secondo nucleo attiene ad acquisti ritenuti non urgenti, per euro 5.362,75, riconducibili a ritardi di fatturazione dei fornitori. Qui il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione sulle gestioni economali nel periodo pandemico (Corte dei conti, Sez. Calabria, n. 84/25) e afferma la prevalenza del principio di inerenza su quello di annualità: nel contesto emergenziale è fisiologico che i documenti fiscali dell’esercizio considerato si riferiscano a richieste dell’anno precedente. Non vi è dunque addebito.

Il terzo nucleo concerne pagamenti plurimi a fronte della medesima richiesta, per euro 1.710,50, corredati da singoli documenti fiscali, rispetto ai quali l’istruttoria aveva contestato la discrasia temporale tra richieste del 2020 e fatture del 2021. Anche in questo caso la Corte esclude l’addebito: la non regolarità della gestione non inficia da sola la spesa, poiché in un contesto caratterizzato nel suo insieme da necessità e urgenza ogni spesa sostenuta ha rivestito lo stesso carattere.

Residua pertanto a carico dell’economo il solo importo di euro 1.000,00, riferito ai buoni non trasmessi, da restituire all’azienda sanitaria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota segretariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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