Estinzione del giudizio di conto per decorso del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 132 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul conto si estingue, ai sensi dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore o siano state elevate contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza. Il termine decorre dal perfezionamento del deposito, che, secondo la disciplina transitoria anteriore all’entrata in vigore del sistema SIRECO, si realizza con l’invio a mezzo posta elettronica certificata. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo e opera ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale; il successivo reinvio del medesimo conto tramite il nuovo applicativo informatico non assume alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo prevista dalla legge alcuna causa di sospensione o riapertura dello stesso.

Il Fatto

La vicenda ha origine dal conto giudiziale riferibile all’economo di un ateneo per l’esercizio 2017, trasmesso dapprima a mezzo PEC e successivamente reimmesso nel sistema informatico della Corte in epoca posteriore.

Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel dicembre 2024, rilevava plurime irregolarità della gestione e chiedeva che il conto fosse sottoposto al Collegio, precludendo il discarico dell’agente. L’agente contabile eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del quinquennio, contestando la tardività della relazione, e nel merito insisteva per la regolarità del conto. La questione centrale diviene dunque quella della individuazione del momento di perfezionamento del deposito e della decorrenza del termine estintivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che, sia alla data indicata dalla difesa dell’agente (luglio 2018), sia a quella risultante dal sistema informatico (dicembre 2019), trovavano applicazione l’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. e l’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. Quest’ultima norma, per come richiamata, si applica ai conti presentati dopo il 7 ottobre 2016, a prescindere dall’esercizio di riferimento, e l’effetto estintivo risponde a esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’agente contabile.

La Corte ricostruisce il quadro normativo transitorio. Alla data del deposito non era ancora definitivamente entrato in vigore il sistema SIRECO, la cui disciplina operativa è intervenuta solo con il d.P.C.d.c. n. 126/2022; era pertanto consentito il deposito mediante PEC, secondo le istruzioni tecniche allegate al d.P.C.d.c. n. 98/2015. Il Collegio richiama in particolare l’art. 5 di tale decreto, che individua il perfezionamento della trasmissione telematica nel momento di generazione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Su questa base il giudice ritiene che il deposito effettuato a mezzo PEC nel luglio 2018 avrebbe dovuto perfezionarsi entro il giorno lavorativo successivo, con attribuzione del numero di protocollo. Dagli atti emerge tuttavia che la presa in carico non si era formalmente perfezionata per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e alla prolungata interruzione del sistema, e che l’acquisizione al sistema informatico del conto è avvenuta solo nel dicembre 2019, in esito al reinvio da parte dell’amministrazione.

Il Collegio esclude che a tale reinvio possa riconoscersi efficacia interruttiva o novativa. Le ipotesi di interruzione del termine sono tassative e riconducibili al deposito della relazione istruttoria o alle contestazioni con istanza di fissazione d’udienza. Attribuire al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio dell’agente equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento. Irrilevanti sono, infine, la sospensione feriale e la sospensione emergenziale, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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