Gestione illecita di rifiuti in appalto comunale e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 32394 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti è integrata anche da una condotta colposa e non è esclusa dall’inserimento dell’attività in un appalto pubblico. L’obbligo di smaltimento conforme alla normativa grava sul soggetto che materialmente esegue l’attività, sicché l’esecuzione di un servizio di pulizia affidato dal Comune non costituisce causa di giustificazione né esclude la responsabilità. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, contrapponendo una diversa lettura delle fonti probatorie, chieda una rivalutazione nel merito. Il trattamento sanzionatorio non è sindacabile quando il giudice ha applicato la pena pecuniaria in misura prossima al minimo, ha concesso la sospensione condizionale ed ha escluso le attenuanti generiche con motivazione non irragionevole.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 28 marzo 2024, alla pena di euro 5.000 di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il fatto riguarda lo smaltimento di rifiuti mediante interramento nell’arenile, compiuto nel contesto di un appalto comunale di pulizia della spiaggia.

La difesa ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, censurando la formulazione del giudizio di colpevolezza e l’eccessività della pena con il diniego delle attenuanti generiche. La questione arriva davanti alla Corte perché si contesta la configurabilità della contravvenzione e la congruità del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte rileva che la contravvenzione è correttamente ritenuta integrabile anche da una condotta colposa, non essendo richiesto il dolo. Il ricorrente mira in realtà a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito.

La sentenza impugnata ha richiamato in modo pertinente gli accertamenti di P.G., dai quali emerge un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, realizzata mediante interramento nell’arenile. Il Collegio osserva che è irrilevante che l’imputato abbia agito nell’ambito di un appalto comunale di pulizia: lo smaltimento deve comunque essere eseguito in conformità alla normativa vigente.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha rimarcato, in modo non irragionevole, l’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento e l’entità del pericolo insito nella condotta illecita. Il giudice monocratico ha optato per la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, fissandola in misura molto più prossima al minimo che al massimo edittale, e ha concesso la sospensione condizionale: il trattamento sanzionatorio non è quindi ispirato a criteri di particolare rigore.

La Corte ribadisce il confine del giudizio di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito che ne esulano. A sostegno richiama Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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