Guida di ciclomotore senza licenza da sottoposto a misura di prevenzione (Cass. pen. Sez. I n. 3402 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra gli estremi del reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 la condotta del soggetto sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale che conduca senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, un ciclomotore. Il mezzo non è riconducibile alla categoria dei motoveicoli contemplata dalla fattispecie incriminatrice, che richiama unicamente la conduzione di autoveicoli e motoveicoli per i quali sia richiesta la patente di guida. Per il ciclomotore è infatti previsto soltanto il conseguimento di un certificato di idoneità. Ne deriva, in sede di legittimità, l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per insussistenza del fatto, allorché il giudice di merito abbia omesso di verificare la cilindrata del mezzo.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il ricorrente alla pena di sei mesi di arresto per la contravvenzione di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. All’imputato, sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale, era contestato di essersi posto alla guida di un motoveicolo sebbene sprovvisto di patente.

Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo vizio di motivazione in ordine all’identificazione del mezzo. Si sarebbe trattato di un semplice ciclomotore, non ricompreso nel perimetro della norma incriminatrice. Il giudizio si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove da un rilievo istruttorio decisivo. Il capo d’imputazione non esplicita la cilindrata del motoveicolo e la circostanza non è stata esaminata dalla Corte territoriale. Tale lacuna, tuttavia, non impedisce il controllo di legittimità.

Il Collegio ritiene di poter desumere la cilindrata del mezzo dal numero dei caratteri e dalla composizione della serie alfanumerica della targa, come disciplinati dalla normativa di settore, ossia dal Codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 2010, e dal relativo regolamento di esecuzione. Da tali elementi non possono nutrirsi dubbi sul fatto che si trattasse di un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 50 c.c., e dunque di un ciclomotore.

Su questa base il ricorso è accolto. La Corte richiama la propria univoca giurisprudenza, segnata da Sez. I n. 58468 del 05.11.2018, preceduta da Sez. I n. 6752 del 19.11.2018, dep. 2019. Secondo tale orientamento la condotta di guida senza patente di un ciclomotore non integra gli estremi del reato contestato.

La ragione è sistematica. La fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali sia richiesta la patente di guida. Per il ciclomotore è invece previsto unicamente il conseguimento di un certificato di idoneità. Il mezzo non è pertanto riconducibile alla categoria dei motoveicoli contemplata dall’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto. La pronuncia si chiude con il dispositivo che accoglie integralmente la conclusione rassegnata dal pubblico ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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