Ne bis in idem e reati tributari: condotte eterogenee escludono la violazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32395 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra violazione del principio del ne bis in idem la contestazione, in procedimenti paralleli, di condotte strutturalmente eterogenee, quali l’occultamento doloso della documentazione contabile e i reati di omessa presentazione della dichiarazione e di indebita compensazione, poiché le rispettive fattispecie presentano presupposti diversi. L’assoluzione per un reato tributario, fondata sulla mancata prova del superamento della soglia di punibilità, non incide sulla tenuta logica del giudizio di colpevolezza relativo ad altri reati, in ragione delle differenze strutturali e contenutistiche delle rispettive fattispecie. Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie a fronte di una motivazione sorretta da considerazioni razionali.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine dalla condanna del ricorrente, legale rappresentante di una società, per i reati di cui agli art. 5 e art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in Milano tra il 16 dicembre 2016 e il 30 luglio 2019. La Corte di appello di Milano, con sentenza dell’8 gennaio 2025, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale della stessa città del 20 febbraio 2024, che aveva irrogato la pena di due anni di reclusione.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione del principio del ne bis in idem in relazione all’anno di imposta 2016 e, con il secondo, l’illegittimità del giudizio di colpevolezza, sostenendo che le argomentazioni poste a base dell’assoluzione per un diverso reato dovessero estendersi anche ai capi oggetto di condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di ne bis in idem, rilevando che essa costituisce la sostanziale riproposizione di un tema già esaminato dalla sentenza impugnata. I giudici di merito avevano rimarcato che la condotta contestata nel procedimento parallelo — consistente nell’occultamento doloso della documentazione contabile — è del tutto eterogenea rispetto ai fatti contestati nei capi oggetto di condanna, riguardanti i reati di omessa presentazione della dichiarazione fiscale e di indebita compensazione. Essendo diversi i rispettivi presupposti, il motivo è dichiarato manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che esso è volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità. I giudici di merito hanno valorizzato gli approfonditi accertamenti espletati dall’Agenzia delle Entrate, dai quali è emerso che il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società, rispetto agli anni di imposta 2016 e 2017 ha omesso di presentare le relative dichiarazioni fiscali, con imposte evase superiori alla soglia di punibilità, utilizzando inoltre in compensazione crediti IVA e crediti da lavoro dipendenti risultati inesistenti per importi superiori a 50.000 euro.
La Corte precisa inoltre che l’intervenuta assoluzione dal reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per la mancata prova del superamento della soglia di punibilità, non incide sulla tenuta logica del giudizio di colpevolezza rispetto agli altri due reati, in ragione delle differenze strutturali e contenutistiche delle rispettive fattispecie.
La motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità, come affermato dal precedente Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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