Cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 53 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, realizzata mediante il ricalcolo della pensione e il pagamento di quanto dovuto con gli accessori di legge, fa venir meno l’interesse ad agire. La relativa pronuncia costituisce definizione del giudizio su questione pregiudiziale, con conseguente applicazione della compensazione delle spese. Nel giudizio pensionistico non sono dovute le spese della sentenza, attesa la gratuità del rito.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ai benefici di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, con riconoscimento di un ulteriore aumento dell’età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a due anni, tre mesi e venti giorni, e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze a far data dal collocamento in quiescenza, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nel corso del giudizio l’INPS ha comunicato di avere riliquidato la pensione, riconoscendo i benefici domandati e provvedendo al pagamento sulla rata di febbraio 2024, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. All’udienza il ricorrente, dato atto dell’integrale pagamento, ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese; l’INPS ha chiesto la compensazione.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto della concorde richiesta delle parti, fondata sul riconosciuto integrale pagamento delle somme dovute dall’INPS. Il ricalcolo della pensione e la prova dell’avvenuto pagamento, comprensivo degli accessori di legge, hanno determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente, essendo stata integralmente soddisfatta la sua pretesa.

Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con definizione della lite in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c..

Sul regime delle spese, la Corte osserva che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su una questione pregiudiziale, qualificando come tale l’estinzione per cessazione della materia del contendere, in linea con Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951. Ne deriva la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nulla è disposto per le spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, compensa le spese legali e nulla dispone per le spese della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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