Pensione privilegiata e asbestosi: ammissibile CTU contro parere CMO (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 42 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata per infermità ascrivibili all’esposizione all’amianto, la consulenza tecnica d’ufficio è ammissibile quando il ricorrente non si limiti a contestare genericamente il parere medico-legale, ma alleghi specifiche censure corredate da consulenze di parte. La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione non preclude l’accertamento giudiziale del nesso causale e dell’ascrizione tabellare. Il giudice contabile può acquisire il parere motivato di un organo sanitario pubblico qualificato, individuato nel Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, senza che ciò sgravi le parti dai loro oneri probatori. La domanda giudiziale proposta nei confronti dell’Amministrazione destinataria dell’istanza amministrativa è ammissibile anche senza previa domanda all’INPS.

Il Fatto

Il ricorrente, collocato in congedo con il grado di maresciallo della Marina Militare, aveva chiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza dal servizio dell’infermità da asbestosi polmonare, avendo prestato servizio come meccanico navale esposto a polveri di amianto. La CMO aveva accertato ispessimenti pleurici a placche suggestivi di asbestosi, ascrivendo l’infermità alla Tabella B del d.P.R. n. 915/1978.

Domandato l’aggravamento ai fini della pensione privilegiata ordinaria, la CMO dichiarava l’infermità non aggravata e il Ministero confermava il diniego. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’ascrizione alla settima o ottava categoria della Tabella A, l’annullamento del parere e del decreto ministeriale e l’ammissione di CTU medico-legale. Si sono costituiti il Ministero della Difesa, eccependo l’insindacabilità del giudizio medico-legale, e l’INPS, eccependo l’inammissibilità per carenza di domanda amministrativa nei suoi confronti.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto affermato la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna al trattamento pensionistico, richiamando Cass., Sez. un., n. 1306/2017 e Cass., Sez. un., n. 5467/2009, che individuano nella materia il criterio di collegamento esclusivo.

Quanto al contraddittorio, la mancata costituzione della CMO non ne impone l’integrazione, perché il parere reso ha carattere endoprocedimentale ed è sfornito di attitudine immediatamente lesiva, secondo Sez. I n. 355/2021.

Sull’ammissibilità, la Corte ha osservato che il ricorrente ha provocato il contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione della difesa, già destinataria della domanda amministrativa di aggravamento. L’eccezione dell’INPS non è stata accolta: la domanda risulta ammissibile.

Nel merito dell’istruttoria, il giudice ha richiamato gli artt. 23 e 97 del codice di giustizia contabile: la CTU non serve a sgravare le parti dai loro oneri probatori, ma è consentita per valutare fatti accertati o per accertare fatti che richiedono specifiche cognizioni tecniche, secondo Cass., III, n. 2761/2015. Poiché il ricorrente ha corredato la censura con favorevoli consulenze di parte, il mezzo istruttorio è stato dichiarato ammissibile.

La Corte ha quindi disposto l’acquisizione del parere motivato del Collegio Medico Legale, Sezione speciale presso la Corte dei conti in Roma, per l’indicazione della categoria tabellare e la verifica della suscettibilità di miglioramento delle infermità. Il giudizio è stato rinviato per la prosecuzione, con spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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