Regolarità dei rendiconti elettorali nelle elezioni comunali di Brescia (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 63 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, verifica la conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il controllo è attribuito dall’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e si svolge nei limiti dell’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, restando circoscritto alla verifica della conformità delle spese e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. Per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale. Accertata la regolarità, il Collegio pronuncia il giudizio di conformità e ne dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della legge n. 515/1993.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti delle spese sostenute dalle liste che hanno partecipato alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 nel Comune di Brescia, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quindi soggetto al controllo.
Le n. 18 liste partecipanti hanno trasmesso i rendiconti, in parte direttamente alla Sezione e in parte per il tramite del Comune, quale parte diligente. All’esito dell’esame della documentazione, ritenuta necessaria un’attività istruttoria integrativa, il Collegio ha richiesto chiarimenti in merito a discrasie emerse dall’analisi dei rendiconti. Acquisiti i riscontri, il Collegio è stato convocato in Camera di consiglio per deliberare sulla regolarità dei rendiconti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto precisato la natura del controllo esercitato. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge n. 96/2012, il controllo è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Non si estende quindi a valutazioni di merito sull’opportunità o sull’efficacia della spesa.
Il Collegio ha richiamato gli indirizzi interpretativi della Sezione delle Autonomie, in particolare la deliberazione n. 24/2013, secondo cui per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale. Tale criterio costituisce il parametro rispetto al quale è stata esaminata la documentazione.
All’esito dell’istruttoria, il Collegio ha rilevato che n. 8 liste hanno presentato un rendiconto negativo, con dichiarazione penalmente rilevante ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza di entrate e di spese. Per le restanti n. 10 liste il rendiconto rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il Collegio ha quindi accertato, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 515/1993, la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle medesime, disponendo la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della legge n. 515/1993.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.