Contributo COVID a fondo perduto esclude la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 86 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di attribuzioni patrimoniali erogate dalla pubblica amministrazione, la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale sussiste solo in presenza di un rapporto di servizio tra l’amministrazione danneggiata e il percettore. Tale rapporto richiede la contestuale sussistenza di tre requisiti: la provenienza pubblica delle risorse, un vincolo funzionale di destinazione a uno scopo pubblicistico e un obbligo di rendicontazione a carico del beneficiario. Il contributo a fondo perduto ex art. 25 del d.l. n. 34/2020, avente finalità solidaristica di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza COVID-19, non è assistito da tali vincoli, mancando un programma amministrativo specifico e un obbligo di rendicontazione. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Il Fatto
La Guardia di Finanza accertava che il legale rappresentante di una società, nel presentare istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex art. 25 del d.l. n. 34/2020, aveva indicato un fatturato relativo ad aprile 2019 pari a circa 149.771,00 euro, laddove dai registri contabili risultava un importo di circa 1.497,71 euro, con conseguente erogazione di un contributo superiore a quello spettante. La Procura contabile, ritenuto sussistente un danno erariale, notificava l’invito a dedurre e, successivamente, l’atto di citazione nei confronti della legale rappresentante, che si costituiva eccependo la mera svista e il difetto di colpa grave.
Nel corso dell’udienza di discussione, il Collegio invitava le parti a confrontarsi sulla sussistenza della giurisdizione contabile, questione su cui il Pubblico Ministero si esprimeva in senso affermativo, mentre la difesa si rimetteva alla decisione della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (tra cui le pronunce n. 2287/2014, n. 3310/2014, n. 1515/2016 e n. 21297/2017), secondo cui la giurisdizione contabile postula l’instaurazione di un rapporto di servizio tra il privato percettore e la pubblica amministrazione erogante. Tale rapporto si configura quando il beneficiario è chiamato a partecipare all’iter procedimentale dell’azione amministrativa, essendo vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dall’amministrazione stessa.
La Sezione evidenzia che nel caso del contributo ex art. 25 del d.l. n. 34/2020 mancano i requisiti del rapporto di servizio: il beneficiario non è onerato di alcun obbligo di rendicontazione e le somme possono essere impiegate liberamente, senza vincoli di destinazione specifici. La finalità della misura è, piuttosto, di carattere solidaristico, essendo orientata al sostegno delle imprese danneggiate dall’emergenza pandemica, come già rilevato dalla Corte dei conti, sez. Campania, n. 334/2025, citata in motivazione.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un opposto indirizzo giurisprudenziale, richiamando la pronuncia della Corte dei conti, sez. II di Appello, n. 58 del 2026, ma ne evidenzia la genericità nell’individuare lo scopo pubblicistico nella salvaguardia del tessuto socioeconomico nazionale, in assenza di una specifica destinazione finalistica del contributo. Tale orientamento contrasterebbe con il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione contabile va affermata solo in presenza di un vincolo particolare che il privato deve osservare, agendo in luogo dell’amministrazione.
Da ultimo, la Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9846/2011, che ha escluso la giurisdizione contabile per i contributi erogati a seguito di calamità naturali, fattispecie assimilabile a quella del contributo COVID-19, e la successiva Sezioni Unite n. 13245/2019, la quale ha confermato a contrariis tale principio, precisando che il rapporto di servizio sussiste solo quando l’erogazione è funzionale alla realizzazione di un programma di pubblico interesse. In applicazione di tali principi, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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