Rigetto della pensione privilegiata per tardività della domanda dopo il congedo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 36 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria per infermità contratte per causa di servizio, l’art. 169 d.p.r. 1092/1973 impone la presentazione della domanda entro il termine quinquennale dal collocamento in congedo. Il ricorso proposto avverso il diniego è infondato quando il ricorrente si limiti a contestare la mancata riconducibilità delle patologie al servizio, senza confutare la distinta e autonoma ragione di inammissibilità della domanda fondata sul decorso del termine. Il giudice non è tenuto a integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS quando il ricorso sia palesemente infondato. Non ricorrono i presupposti per la definizione delle patologie a lunga latenza, idonei a spostare in avanti il termine, né quelli per l’avvio d’ufficio del procedimento da parte dell’amministrazione militare.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nell’Esercito Italiano quale soldato di leva, riferiva di essere stato riformato a seguito di persistenti turbe nevrasteniche postraumatiche e sindrome soggettiva del cranioleso. Esponeva che, sul finire del mese di agosto del 1990, mentre si trovava in caserma, cadeva battendo il capo, con successivo ricovero e diagnosi di trauma cranico.

A distanza di molti anni dal congedo presentava istanza di pensione privilegiata, respinta dal Ministero della Difesa. Il ricorso avverso il diniego veniva proposto innanzi alla Corte dei conti. Il Ministero si costituiva, evidenziando di essersi pronunciato esclusivamente sul presupposto di ammissibilità, per l’avvenuto decorso del termine quinquennale, e sottolineando la brevità del servizio di leva effettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti affronta preliminarmente la questione dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, escludendola in ragione della palese infondatezza del ricorso. La parte ricorrente, infatti, si sofferma esclusivamente sulla presunta sussistenza del nesso di causalità tra la patologia sofferta e il servizio prestato.

Tale prospettazione non confuta la decisione ministeriale, che si fonda unicamente sull’inammissibilità della domanda per l’ormai ampio decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 169 d.p.r. 1092/1973. Il ricorrente, pur dimostrando di conoscere il contenuto del decreto negativo, ha contestato la mancata riconducibilità delle patologie al servizio, aspetto sul quale il Ministero ha omesso ogni valutazione.

Dalla lettura degli atti il ricorso appare del tutto privo di dimostrazione dell’erroneità della tesi ministeriale. La domanda è stata presentata a distanza di oltre un trentennio dalla data del congedo, senza che ricorrano i presupposti per definire le patologie riscontrate a lunga latenza, idonei a spostare in avanti il termine, né quelli per l’avvio d’ufficio del procedimento da parte dell’amministrazione militare.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del ricorrente nei confronti del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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