Getto pericoloso di cose: rileva il potenziale danno alla persona (Cass. pen. Sez. VII n. 9770 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 cod. pen. è configurabile anche quando l’imbrattamento o il deterioramento abbiano ad oggetto esclusivamente cose, purché la condotta sia idonea a offendere, imbrattare o molestare le persone e tale effetto non si sia verificato. È irrilevante la natura del liquido sversato, perché la fattispecie riguarda il pericolo potenziale per la persona. Sul piano processuale, la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi a discarico, resa senza motivare sulla superfluità della prova, integra una nullità di ordine generale che deve essere dedotta immediatamente dalla parte presente ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; in difetto, la nullità è sanata e non è deducibile per la prima volta con l’atto di impugnazione.

Il Fatto

Due imputati erano stati giudicati dal Tribunale di Messina con sentenza del 28.03.2024 per aver gettato del liquido — prospettato come acido dalla contestazione — dalla terrazza dell’immobile ove insistono gli appartamenti, cagionando l’imbrattamento e il deterioramento di una tenda da sole installata nel balcone sottostante, di proprietà delle persone offese.

Nella fase dibattimentale il giudice aveva revocato, all’udienza del 28.03.2024, l’ammissione dei testi a discarico, invitando le parti a rassegnare le conclusioni. Con i ricorsi per cassazione i condannati hanno dedotto l’illegittimità di quella ordinanza e degli atti successivi, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. e l’insussistenza del reato, non essendo accertata la natura della sostanza e avendo il danno riguardato cose e non persone.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi. Le doglianze, conformemente al mezzo di impugnazione erroneamente esperito, si risolvono in censure di merito: sono reiterative di profili già esaminati dal giudice di merito e mirano a una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, senza individuare specifici travisamenti.

Quanto alla revoca dell’ammissione dei testi a discarico, la Corte osserva che il provvedimento, reso in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che la parte presente deve dedurre immediatamente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.. L’eccezione è pertanto tardiva, perché proposta solo con l’atto di impugnazione, e la nullità è sanata, in conformità a Sez. VI n. 53823 del 2017.

La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è inammissibile perché rivolta al giudice di merito e non valutabile dalla Corte, priva di poteri istruttori che comportino apprezzamenti di merito, estranei all’ambito cognitivo di legittimità.

Sul reato, la contestazione circa la natura del liquido è deduzione di puro fatto, inammissibile in sede di legittimità. Nel merito, la Corte ribadisce che la contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando offesa, imbrattamento o molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone (Sez. III n. 19968 del 2016). Tuttavia, la contestazione faceva riferimento al potenziale danno alla persona che poteva verificarsi a seguito dello sversamento: il versamento di materie liquide rileva per l’effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se tale effetto non si è verificato, come affermato da Sez. I n. 8386 del 1992.

I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esclusi profili di colpa nella proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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